Task Force per discarico magazzino della Riscossione. Cpb e controlli
Pubblicato il 26 settembre 2024
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Al via l’istituzione di una task force speciale per gestire il surplus nel magazzino di riscossione. Il decreto che definisce la composizione della commissione speciale, come previsto dal decreto legislativo sulla riforma della riscossione, è stato completato.
L'annuncio è stato fatto dal viceministro Maurizio Leo durante un webinar del 25 settembre 2024, evento organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, incentrato sul "Concordato preventivo: analisi delle proposte finali e valutazione dei vantaggi, delle opportunità e dei rischi legati all'adesione".
Discarico del magazzino della riscossione
E’ l’articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, rubricato "Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione" che prevede che sia istituita una commissione per decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Questa è presieduta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche se in pensione, e comprende un rappresentante del Dipartimento delle finanze e uno del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dello stesso Ministero, insieme a un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e un rappresentante degli enti locali nominati dalla Conferenza unificata come specificato nell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con l'ausilio dell'Agenzia delle entrate, la commissione esamina il magazzino gestito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Dopo aver consultato gli enti previdenziali che hanno delegato carichi agli agenti di riscossione e raggiunto un accordo con la Conferenza unificata citata nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la commissione presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, suggerendo possibili soluzioni legislative per il discarico totale o parziale del magazzino.
I membri della commissione menzionata non percepiranno compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.
Dati sul magazzino della riscossione
Nel contesto della riforma fiscale legata alla riscossione, con il decreto legislativo 110/2024, il Viceministro Leo ha fornito un aggiornamento sul valore totale delle cartelle esattoriali considerate inesigibili, ovvero con scarse probabilità di essere recuperate dallo Stato: “Il volume ha oltrepassato la cifra più volte citata dal direttore dell'Agenzia delle entrate-riscossione, Ernesto M. Ruffini, di 1.206 miliardi. Siamo ora a 1.207 miliardi, una somma che abbiamo già superato e che dobbiamo gestire”.
Per questo motivo, al fine di condurre un'analisi accurata sull'intero monte dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, nasce la suddetta commissione che determinerà cosa è ancora possibile incassare e cosa no.
Modalità di esecuzione
Come anticipato, con il supporto preparatorio fornito dall'Agenzia delle Entrate, la commissione esaminerà il magazzino dell’AdeR e, dopo aver consultato gli enti previdenziali che hanno delegato carichi agli agenti di riscossione e ottenuto un accordo con la Conferenza unificata, presenterà una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze. In questa, proporrà soluzioni attuabili mediante future leggi per il discarico totale o parziale del magazzino menzionato, in linea con le future normative di discarico.
La disposizione stabilisce anche un calendario di attuazione.
I termini sono i seguenti:
- 31 dicembre 2025 per i carichi assegnati dal 2000 al 2010;
- 31 dicembre 2027 per i carichi assegnati dal 2011 al 2017;
- 31 dicembre 2031 per i carichi assegnati dal 2018 al 2024.
Aspetti preclusivi del concordato preventivo biennale
Con riferimento al tema centrale del webinar organizzato da Cndcec e FNC, il Viceministro Leo ha messo in luce le fasi di sviluppo della normativa, evidenziando gli interventi legislativi e le interpretazioni correlate.
Per quanto riguarda alcune precisazioni fornite dalla circolare 18/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate in materia di Cpb, sono state chiarite dettagliatamente le condizioni di esclusione, cessazione e decadenza.
In particolare, è stato specificato come il patteggiamento che condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni, non sia impeditivo all'accesso al concordato.
Un altro punto focalizzato riguarda i debiti tributari e contributivi: la soglia di 5.000 euro si applica congiuntamente a entrambe le categorie, salvo i casi in cui sussistano solo debiti di una tipologia, al quale caso si fa riferimento esclusivamente a quella.
Inoltre, è stata sottolineata l'importanza di verificare la definitività del debito alla data del 31 dicembre 2023, escludendo gli importi per i quali il contribuente ha ricevuto una sospensione (sia amministrativa che giudiziale) o un piano di rateizzazione, purché, come specificato nella circolare, tali accordi siano stati stipulati prima dell'accettazione della proposta.
Il Viceministro, poi, ribadisce come il concordato preventivo biennale sia un’opportunità offerta ai contribuenti e non c’è nessuna intenzione di porre atteggiamento repressivo.
Ancora, Leo ha sottolineato che non si attiveranno controlli automatici per coloro che decidono di non aderire all’accordo biennale con il Fisco.
Come indicato nelle disposizioni istitutive del Cpb, c’è la possibilità di essere inclusi in elenchi selettivi attraverso l'uso combinato delle banche dati, ambito in cui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza focalizzeranno l'attenzione per verificare la presenza di eventuali redditi occultati e di conseguenti imposte non pagate.
Dunque, nessun atteggiamento vessatorio dell’Amministrazione Finanziaria se il contribuente ha dichiarato correttamente i redditi e non ha commesso nessun tipo di violazione.
Associazione Nazionale Commercialisti chiede la proroga
Circa il termine per aderire al concordato preventivo biennale – 31 ottobre 2024 – il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), Marco Cuchel, ritiene che tale data sia inadeguata.
Va considerato il lavoro dei commercialisti che devono assicurarsi che le imprese assistite, destinatarie del nuovo strumento, possano effettuare una scelta informata rispetto alla proposta di concordato avanzata dall'Agenzia delle Entrate.
Un differimento del periodo a disposizione delle imprese equivale a promuovere una più ampia adesione al Cpb: l'ANC propone di posticipare la scadenza al 30 novembre 2024.
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