Concordato biennale, codici per versamenti. Leo: adesione o liste selettive

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Concordato biennale, codici per versamenti. Leo: adesione o liste selettive

Uno dei decreti attuativi della legge delega di riforma del fisco (n. 111/2023) – il n. 13/2024 - prevede che i contribuenti minori, che generano reddito da impresa o lavoro autonomo attraverso l’esercizio di arti e professioni operanti sul territorio nazionale, possono accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) secondo specifiche condizioni.

In materia, è del 17 settembre 2024 la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2024 con la quale sono state rese specificazioni per l’applicazione del nuovo istituto.

La risoluzione n. 48 del 19 settembre 2024 contiene i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva e della maggiorazione degli acconti d’imposta dovuto da chi aderisce alla proposta.

Concordato per soggetti ISA

Secondo l'articolo 20, comma 2 del decreto n. 13/2024, per i soggetti ISA sussistono due situazioni:

  • se gli acconti sulle imposte sui redditi sono calcolati basandosi sull'imposta del periodo precedente, allora si applicherà un incremento del 10% sulla differenza positiva tra il reddito concordato per il nuovo periodo e quello dichiarato precedentemente per attività d'impresa o lavoro autonomo. Questa differenza sarà adeguata seguendo le direttive degli articoli 15 e 16 del medesimo decreto;
  • per quanto riguarda l'acconto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), se anch'esso è basato sull'imposta del periodo antecedente, la maggiorazione sarà del 3% sulla differenza positiva tra il valore di produzione netta concordata e quella dichiarata precedentemente, con rettifiche secondo l'articolo 17 del dlgs 13/2024.

Inoltre, l'articolo 20-bis introduce la possibilità per i contribuenti di applicare un'imposta sostitutiva sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo che supera quello dichiarato nel periodo fiscale precedente, includendo eventuali addizionali, come regolato dagli articoli 15 e 16. Questo si applica ai periodi fiscali inclusi nel concordato.

Concordato per forfetari

Per i contribuenti sotto il regime forfetario nel loro primo anno di partecipazione al concordato, l'acconto sulle imposte, calcolato in base all'imposta del periodo fiscale precedente, sarà soggetto a una maggiorazione. Questa sarà del 10% o del 3% nel caso specificato dall'articolo 1, comma 65, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, se la differenza tra il reddito concordato e quello precedentemente dichiarato è positiva.

Inoltre, possano assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell’eccedenza, oppure del 3% nel caso previsto all’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014.

Versamento delle somme di CPB: codici tributo

Per consentire di eseguire i versamenti delle imposte suddette, con modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del 19 settembre 2024 ha istituto i seguenti codici tributo:

  • “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

Si precisa che:

  • i codici “4068”, “4069”, “4071”, “4072” e “4073” vanno indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, in formato “AAAA”;
  • il codice “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, disponibile nella tabella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito sul sito dell’Agenzia delle entrate, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Per quanto concerne i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva versata a rate, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento ed “RR” il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo deve essere indicato l’identificativo “0101”.

Vice Ministro Leo: liste selettive per chi non aderisce

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata il vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, dopo aver dichiarato che sarà possibile erogare in anticipo (a Natale) il cosiddetto bonus Befana di 100 euro, ha anche chiosato che ci si aspetta una “massiva adesione” al concordato preventivo biennale.

Ha tuttavia chiarito che, come previsto dall'articolo 34 del Dlgs n. 13/2024, per chi sceglie di non partecipare c’è l’inserimento nelle "liste selettive".

Ha rassicurato che non ci saranno conseguenze per chi presenta dichiarazioni corrette, ma ha avvisato che le dichiarazioni errate potrebbero portare a controlli fiscali.

Ha anche menzionato piani per intensificare le ispezioni utilizzando tecnologie avanzate e migliorando l'integrazione dei database, sottolineando l'importanza di aderire al concordato per evitare indagini in caso di anomalie nelle pratiche fiscali.

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