Supporto per la formazione e il lavoro, dalla domanda all'indennità: gli step da seguire

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Supporto per la formazione e il lavoro, dalla domanda all'indennità: gli step da seguire

Via il Reddito di cittadinanza, è tempo ora di Supporto per la formazione e il lavoro. Dal 1° settembre 2023 è infatti possibile presentare all’INPS domanda di accesso alla nuova misura.

Concepito come misura di attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, il Supporto per la formazione e il lavoro è stato istituito, con decorrenza 1° settembre 2023, dal decreto lavoro (articolo 12, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) e attuato con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023, n. 108.

Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 77 del 29 agosto 2023. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inps hanno inoltre attivato alcuni servizi di assistenza (URP online con FAQ, chatbot o ticket d’assistenza, o Contact center Inps).

Ripercorriamo tutti i passaggi da seguire per accedere e fruire del Supporto per la formazione e il lavoro.

Possesso dei requisiti richiesti

Per il potenziale fruitore del Supporto per la formazione e il lavoro l’operazione preliminare da effettuare è verificare di rientrare nella platea dei soggetti ammessi alla misura e di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Accedono al SFL i singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni (tra cui anche gli ex percettori di Reddito di cittadinanza, componenti di nuclei familiari senza minori, disabili o over 60 e non presi in carico dai servizi sociali), con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

In aggiunta, possono accedere alla misura i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (dal 1° gennaio 2024) e che decidono volontariamente di partecipare ai percorsi formativi, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per l’ADI.

Tabella requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

 

Cittadinanza e soggiorno

Essere, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in una delle seguenti condizioni:

• cittadino italiano o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

• cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

• cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

• cittadino titolare dello status di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso.

Residenza

Il richiedente,  al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (le assenze per gravi e documentati motivi di salute non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti).

Requisiti reddituali e patrimoniali

Possedere, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, tutti i seguenti requisiti:

  • ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
  • reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro; 
  • patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente, 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti e 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

NOTA BENE: Tali massimali sono incrementati per ogni componente in condizioni di disabilità presente nel nucleo di 5.000 euro ovvero di 7.500 euro in caso di disabilità grave o di non autosufficienza.

Godimento di beni durevoli

Il nucleo familiare deve trovarsi in tutte le seguenti condizioni:

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto e di aeromobili di ogni genere.

Altri requisiti

Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive

Non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92.

Avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione (decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76) o risultare esentati da tali obblighi.

 

ATTENZIONE: Lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonomo all’atto della presentazione della domanda è compatibile con il SFL, ma il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del mantenimento della misura. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all’INPS, comunicazioni che devono contenere l’indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l’importo di 3.000 euro annui lordi, per la quota eccedente tale importo.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Domanda online all’INPS

La procedura si avvia con la presentazione della domanda all’INPS.

Dal 1° settembre 2023 l’interessato in possesso dei requisiti prima indicati può presentare domanda di Supporto per la formazione e il lavoro.

La domanda può essere presentata direttamente nella sezione dedicata al SFL sul sito internet dell’INPS, autenticandosi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) o presso gli Istituti di patronato.

NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2024 ci si potrà rivolgere anche ai CAF.

Nella richiesta l’interessato è tenuto a:
- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID);
- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Sottoscrizione del patto di attivazione digitale

Contestualmente alla domanda (anche se presentata presso un Istituto di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso un CAF) il richiedente il SFL riceve indicazione di iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sul quale può precompilare il patto di attivazione digitale (PAD).

ATTENZIONE: IL PAD precompilato sarà operativo solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche operate dall’INPS sulla domanda stessa.

Il richiedente il beneficio può decidere di attendere l’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e il conseguente accoglimento della domanda del SFL per accedere al SIISL, compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

Il consiglio è di procedere alla precompilazione del PAD considerando che in alcuni specifici casi (come, ad esempio, nell’ipotesi di un patto di servizio personalizzato già sottoscritto e successivamente aggiornato o integrato dai servizi per il lavoro competenti in relazione a programmi o azioni di politica attiva già avviati o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, o immediatamente dopo) l’erogazione dell’indennità di partecipazione di 350 euro è anticipata alla data di sottoscrizione dello stesso.

NOTA BENE: Per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro è necessario che il richiedente avvii il percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

A seguito della sottoscrizione del PAD si potrà, attraverso il SIISL, inserire le preferenze per le proposte lavorative e proseguire il percorso di attivazione lavorativa.

Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e avvio del percorso

Il beneficiario del SFL è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Nel patto di servizio personalizzato il beneficiario deve confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.

Alla stipula del patto di servizio personalizzato fa seguito la relativa presa in carico del beneficiario del SFL.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.

NOTA BENE: Tra le attività del SFL rientrano anche il servizio civile universale, i progetti utili alla collettività e del servizio civile universale e l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

L’interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze, dando infine comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

A COSA FARE ATTENZIONE
A fronte della partecipazione alle attività previste dal patto di servizio personalizzato (attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, progetti utili alla collettività, servizio civile universale, iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione) e subordinatamente all’inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle stesse da parte dei competenti servizi, è riconosciuta una indennità di importo mensile pari 350 euro (non frazionabile), per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mensilità.
Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni
Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023.
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