Supporto per la formazione e il lavoro, dalla domanda all'indennità: gli step da seguire
Pubblicato il 01 settembre 2023
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Via il Reddito di cittadinanza, è tempo ora di Supporto per la formazione e il lavoro. Dal 1° settembre 2023 è infatti possibile presentare all’INPS domanda di accesso alla nuova misura.
Concepito come misura di attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, il Supporto per la formazione e il lavoro è stato istituito, con decorrenza 1° settembre 2023, dal decreto lavoro (articolo 12, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) e attuato con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023, n. 108.
Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 77 del 29 agosto 2023. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inps hanno inoltre attivato alcuni servizi di assistenza (URP online con FAQ, chatbot o ticket d’assistenza, o Contact center Inps).
Ripercorriamo tutti i passaggi da seguire per accedere e fruire del Supporto per la formazione e il lavoro.
Possesso dei requisiti richiesti
Per il potenziale fruitore del Supporto per la formazione e il lavoro l’operazione preliminare da effettuare è verificare di rientrare nella platea dei soggetti ammessi alla misura e di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Accedono al SFL i singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni (tra cui anche gli ex percettori di Reddito di cittadinanza, componenti di nuclei familiari senza minori, disabili o over 60 e non presi in carico dai servizi sociali), con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.
In aggiunta, possono accedere alla misura i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (dal 1° gennaio 2024) e che decidono volontariamente di partecipare ai percorsi formativi, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per l’ADI.
Tabella requisiti
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
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Cittadinanza e soggiorno Essere, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in una delle seguenti condizioni: • cittadino italiano o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; • cittadino titolare dello status di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso. Residenza Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (le assenze per gravi e documentati motivi di salute non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti). |
Requisiti reddituali e patrimoniali |
Possedere, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, tutti i seguenti requisiti:
NOTA BENE: Tali massimali sono incrementati per ogni componente in condizioni di disabilità presente nel nucleo di 5.000 euro ovvero di 7.500 euro in caso di disabilità grave o di non autosufficienza. |
Godimento di beni durevoli |
Il nucleo familiare deve trovarsi in tutte le seguenti condizioni:
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Altri requisiti |
Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive Non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92. Avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione (decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76) o risultare esentati da tali obblighi. |
ATTENZIONE: Lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonomo all’atto della presentazione della domanda è compatibile con il SFL, ma il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del mantenimento della misura. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all’INPS, comunicazioni che devono contenere l’indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l’importo di 3.000 euro annui lordi, per la quota eccedente tale importo.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Domanda online all’INPS
La procedura si avvia con la presentazione della domanda all’INPS.
Dal 1° settembre 2023 l’interessato in possesso dei requisiti prima indicati può presentare domanda di Supporto per la formazione e il lavoro.
La domanda può essere presentata direttamente nella sezione dedicata al SFL sul sito internet dell’INPS, autenticandosi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) o presso gli Istituti di patronato.
NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2024 ci si potrà rivolgere anche ai CAF.
Sottoscrizione del patto di attivazione digitale
Contestualmente alla domanda (anche se presentata presso un Istituto di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso un CAF) il richiedente il SFL riceve indicazione di iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sul quale può precompilare il patto di attivazione digitale (PAD).
ATTENZIONE: IL PAD precompilato sarà operativo solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche operate dall’INPS sulla domanda stessa.
Il richiedente il beneficio può decidere di attendere l’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e il conseguente accoglimento della domanda del SFL per accedere al SIISL, compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.
NOTA BENE: Per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro è necessario che il richiedente avvii il percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
A seguito della sottoscrizione del PAD si potrà, attraverso il SIISL, inserire le preferenze per le proposte lavorative e proseguire il percorso di attivazione lavorativa.
Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e avvio del percorso
Il beneficiario del SFL è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Nel patto di servizio personalizzato il beneficiario deve confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.
Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.
Alla stipula del patto di servizio personalizzato fa seguito la relativa presa in carico del beneficiario del SFL.
Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.
NOTA BENE: Tra le attività del SFL rientrano anche il servizio civile universale, i progetti utili alla collettività e del servizio civile universale e l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
L’interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze, dando infine comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.
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