Al via il Supporto per la formazione e lavoro: istruzioni Inps

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Al via il Supporto per la formazione e lavoro: istruzioni Inps

In vista del prossimo avvio del Supporto per la formazione e il lavoro, previsto per il 1° settembre 2023, arrivano dall’Inps le necessarie istruzioni sulle modalità di fruizione di tale misura introdotta dal Decreto lavoro per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Argomento di grande rilevanza negli ultimi mesi, il Supporto per la formazione e il lavoro è stato da ultimo oggetto di due decreti dell’8 agosto 2023 con cui il Ministero del lavoro ha dettato le disposizioni attuative, per quanto di propria competenza, per la cui trattazione si rinvia all’articolo “Decreto lavoro. Supporto per la formazione e lavoro ai nastri di partenza”.

Vediamo ora quanto contenuto nella circolare Inps n. 77 del 29 agosto 2023.

Destinatari e requisiti reddituali

Il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato a soggetti di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni appartenenti a nuclei familiari con un valore Isee familiare non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.

Possono beneficiare della misura, inoltre, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4, del Decreto lavoro.

Il richiedente, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve essere inoltre:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso;
  • residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, sono esclusi dal beneficio in oggetto i disoccupati per dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa ela risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Per quel che riguarda invece i requisiti economici, il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente di:

  • Isee familiare non superiore a 6.000 euro annui;
  • reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza definita ai fini dell’Isee medesimo;
  • patrimonio immobiliare ai fini dell’Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • patrimonio mobiliare, sempre definito ai fini Isee, non superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente, 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti e10.000 euro per quelli composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

NOTA BENE: Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023, il richiedente il SFL non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Incompatibilità

Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente o autonomo, se il relativo reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 48/2023, la fruizione del Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e, comunque, con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Domanda e sottoscrizione del patto di attivazione digitale

La domanda può essere presentata dall’interessato, come sopra anticipato e come specificato dall’articolo 3 del D.M. n. 108/2023, dal 1° settembre 2023 in modalità telematica.

Il percorso di attivazione viene attuato, e qui sta la principale novità che è sottesa all’intero impianto normativo, mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

All’atto della domanda, infatti, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della stessa per poi proseguire il percorso di attivazione.

La domanda può essere presentata:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID di Livello 2, CNS o CIE ;
  • presso gli Istituti di patronato ;
  • presso i CAF, a partire però dal 1° gennaio 2024.

Nella richiesta l’interessato deve:

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • attestare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello allegando copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
  • autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015;
  • avviare il percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Ne deriva che, dopo la presentazione della domanda, l’interessato potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale, che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria.

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:

  • fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione;
  • si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione.

In fase di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale è necessario anche compilare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva; a seguito della sottoscrizione del PAD sarà possibile l’inserimento, attraverso il SIISL, delle preferenze per le proposte lavorative e proseguire il percorso di attivazione lavorativa.

Decorrenza e importo del Supporto per la formazione e il lavoro

La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, dà diritto a un beneficio economico mensile di 350 euro erogato dall’INPS previo inserimento nel SIISL e dopo l’effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi.

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