Sigilli doganali: fissati i criteri per il contributo

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Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, vengono definiti i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del contributo dovuto per l’acquisto dei sigilli doganali forniti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).

Il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 28, comma 6, dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che ha introdotto le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione.

Ambito oggettivo

Il decreto del 15 gennaio 2026 si applica ai dichiaranti doganali tenuti al pagamento del contributo per l’acquisto dei sigilli doganali forniti dall’ADM nell’ambito delle operazioni doganali.

La normativa chiarisce che tali importi:

  • si aggiungono ai diritti doganali dovuti;
  • rientrano tra le spese per l’applicazione dei sigilli, previste dall’articolo 28, comma 4, lettera a), dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 141/2024.

Criteri di determinazione del contributo per i sigilli doganali

L’articolo 2 del decreto MEF 15 gennaio 2026 stabilisce in modo puntuale i criteri di calcolo del contributo.

In particolare, il contributo dovuto è determinato come segue:

  • costo unitario sostenuto dall’ADM per l’acquisto dei sigilli, come risultante dal contratto di approvvigionamento;
  • maggiorazione del 30%, applicata a copertura dei costi amministrativi di fornitura e gestione dei sigilli stessi.

Questo criterio consente di collegare l’importo richiesto ai dichiaranti ai costi effettivamente sostenuti dall’amministrazione, garantendo trasparenza e coerenza nella determinazione del contributo.

Pubblicazione e aggiornamento dell’importo

L’importo del contributo, determinato sulla base dei criteri indicati dal decreto, è:

  • fissato e aggiornato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • pubblicato sul sito istituzionale dell’ADM, in modo da assicurarne la conoscibilità da parte degli operatori economici interessati.

Non è previsto un aggiornamento automatico periodico: l’adeguamento dell’importo è legato alle variazioni dei costi di approvvigionamento e di gestione sostenuti dall’Agenzia.

Decorrenza delle disposizioni

Le disposizioni introdotte dal decreto MEF 15 gennaio 2026 entrano in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Considerata la data di pubblicazione del 27 gennaio 2026, il nuovo regime trova applicazione dal 26 febbraio 2026.

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