Superbonus, chiarimenti su data di emissione e sconto integrale in fattura
Pubblicato il 14 maggio 2024
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Con la risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento dello sconto integrale collegato ad operazioni di Superbonus, specificando ulteriormente i dubbi sorti in merito alla data di emissione della fattura in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio.
La necessità del chiarimento fa seguito ad un precedente intervento dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito di Telefisco 2023, durante il quale era stato specificato che in caso di sconto integrale per interventi da Superbonus al 110% rileva il momento in cui la fattura elettronica viene trasmessa allo SDI.
La precisazione aveva sollevato alcune perplessità rispetto a quanto specificato in precedenza nella circolare n. 24/E/2020.
NOTA BENE: Secondo il documento di prassi menzionato, se si applica uno sconto integrale in fattura per il Superbonus e non avviene un pagamento, la data di emissione della fattura è il riferimento per determinare il momento in cui le spese sono state effettuate.
Nel corso di Telefisco 2023, invece, l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI.
Infatti, quando si applica uno sconto "integrale" in fattura e non avviene effettivamente un pagamento da parte del contribuente, è essenziale fare riferimento non alla data del versamento, ma piuttosto alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Sconto in fattura integrale: per la spesa rileva la data di trasmissione allo SDI
La risposta offerta dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2023 non aveva di fatto apportato grandi novità, anche se il suo vero valore aggiunto è l'ulteriore specificazione resa secondo la quale la fattura si considera emessa nel momento in cui viene trasmessa attraverso lo SDI.
NOTA BENE: Pertanto, una fattura datata 31 dicembre 2023, ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024 (entro i termini, sia per fatture immediate che differite), si considera una spesa sostenuta nel 2024.
Per quanto riguarda il Superbonus, ciò implica che:
- il contribuente deve applicare l’aliquota di detrazione valida nel 2024, non quella del 2023;
- ciò potrebbe aggravare la situazione a causa della scadenza dell’agevolazione in specifici casi (come per villette e unità autonome in contesti plurifamiliari);
- emerge la necessità di rettificare eventuali azioni precedenti che non si allineano con questa nuova precisazione del Fisco. Infatti, la data di competenza incide sulla trasmissione della comunicazione per la cessione del credito e, indirettamente, sull’inizio della possibilità di utilizzarlo.
Questa precisazione sull’uso dello sconto in fattura “integrale” ha, però, preoccupato molto i contribuenti che dovevano completare interventi entro la fine dell'anno.
L’Agenzia delle Entrate, a distanza di un po’ di tempo, è tornata sull’argomento, cambiando il proprio orientamento rispetto alla risposta fornita in sede di Telefisco 2023.
Superbonus e sconto integrale, quale data della fattura considerare?
La risposta ad interpello n. 103/2024 è stata mossa dalla richiesta avanzata da un istante che fa presente all’Amministrazione finanziaria di aver inviato una fattura al Sistema di Interscambio (SDI) il 30 dicembre 2023. Questa fattura riguarda lavori già notificati all'ENEA attraverso l'Asseverazione Ecobonus, che sono stati facilitati dal "Superbonus 110%" usando lo "sconto in fattura", come previsto dall'articolo 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020.
L'impresa, non appena ha avuto notizia dell'accaduto, ha provveduto a correggere gli elementi contestati ed a re inoltrare la fattura mantenendo invariati data e numero di emissione. Il re inoltro è avvenuto nei primi giorni di Gennaio 2024.
Alla luce di quanto esposto, l'istante richiede chiarimenti sull'aliquota applicabile allo "sconto in fattura" previsto dall'articolo 121, comma 1, del Decreto Legge 34/2020 per la specifica commessa. Vuole sapere se l'aliquota rimarrà fissa al 110% o se sarà necessario ridurla al 70%, con possibili gravi conseguenze per il committente e l'appaltatore.
NOTA BENE: Si ricorda che l’aliquota del 70% spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Per lo sconto integrale vale la data indicata in fattura
Nella risposta agenziale si parte dal ricordare quanto più volte specificato in diversi documenti di prassi in tema di detrazioni: per le persone fisiche, inclusi i professionisti, e gli enti non commerciali, secondo il principio di cassa, le spese vengono considerate sostenute alla data del pagamento effettivo. Se c'è uno sconto "integrale" in fattura e quindi nessun pagamento, si deve considerare la data di emissione della fattura come riferimento.
Inoltre, l’Agenzia aggiunge - come recentemente ribadito durante i periodici incontri con la stampa specializzata, in particolare, l'evento ''Telefisco 2024'' - che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo Sdi.
Tuttavia, il Sistema di Interscambio controlla ogni file di fattura elettronica o gruppo di fatture che riceve. Se i controlli non vengono superati, entro 5 giorni viene inviata una "ricevuta di scarto" al mittente tramite lo stesso canale usato per l'invio del file. Le fatture nel file respinto sono considerate come non emesse.
NOTA BENE: Se una fattura inviata al SdI viene respinta, legalmente non esiste e non si può considerare come emessa. Tuttavia, è importante notare che se il problema che ha causato il rifiuto viene risolto entro cinque giorni dalla notifica dello scarto, ciò non impedisce la tempestiva emissione del documento. Questo non include correzioni ripetute che eccedano i termini di emissione delle fatture stabiliti in generale dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Dunque, viene ribadito il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di legge dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.
Si rimanda, a tal proposito, a quanto chiarito con la circolare n. 14/E del 2019, ossia che considerato che per una fattura elettronica inviata tramite il Sistema di Interscambio, quest'ultimo conferma senza equivoci (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data e l'orario di "trasmissione", si può affermare che la data indicata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica corrisponde sempre alla data di effettuazione dell'operazione.
Questo significa che, anche se un operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) non entro le 24 ore del giorno in cui l'operazione è stata effettuata (come avviene di solito per le fatture immediate), ma entro i 10 giorni successivi ( ora divenuti 12) come permesso dall'aggiornato articolo 21, comma 4, primo periodo, del Decreto IVA, la data sul documento deve comunque corrispondere a quella dell'operazione. I 10 giorni menzionati possono essere utilizzati per inviare il file della fattura elettronica al SdI.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, integrando i principi dei diversi contesti, chiarisce che se l'emissione della fattura per i servizi forniti non avviene contemporaneamente al pagamento (incluso il riconoscimento di uno sconto) e il documento presenta quindi due date diverse (una della realizzazione dell'operazione, ossia del pagamento, anche tramite uno sconto equivalente, e una successiva di trasmissione al Sistema di Interscambio), se la seconda data è conforme ai termini legali (inclusi i cinque giorni dopo un eventuale rifiuto), allora la fattura è considerata correttamente emessa e lo sconto correttamente applicato.
In altre parole, per determinare il momento in cui la spesa è stata sostenuta, nel caso si opti per lo "sconto integrale" in fattura secondo le percentuali attive al momento, è rilevante la data riportata sulla fattura, che coincide con il completamento dell'operazione (o il pagamento, anche attraverso lo sconto equivalente). Questo è valido purché la fattura sia stata inviata al Sistema di Interscambio nei tempi previsti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e siano rispettati tutti i requisiti formali e sostanziali imposti dalla normativa del "Superbonus 110%".
Conclude così la risposta 103/2024: con riferimento al caso di specie, se la fattura elettronica con lo sconto integrale è stata inviata inizialmente al SdI il 30 dicembre 2023 e, dopo essere stata scartata, inviata nuovamente nei successivi cinque giorni, la fattura può essere considerata emessa nel 2023. Questo accade nonostante l'istante non abbia fornito ulteriori dettagli o documentazione di supporto, che quindi non sono stati presi in considerazione nella valutazione, con tutte le implicazioni del caso.
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