Saldo IVA 2025 in scadenza: possibilità di rateizzazione

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Il saldo IVA relativo al periodo d’imposta 2025 deve essere versato entro lunedì 16 marzo 2026, termine ordinario previsto dalla normativa per il pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2026. L’obbligo deriva dall’articolo 6 del Dpr 14 ottobre 1999, n. 542, che disciplina le modalità e le scadenze del versamento della differenza tra l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e quella già versata nel corso dell’anno tramite liquidazioni periodiche.

Il saldo IVA emerge dalla dichiarazione annuale IVA 2026, relativa alle operazioni effettuate nel 2025.

Il contribuente può effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure tramite rateizzazione, con la possibilità di differire il versamento alla scadenza delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni previste dalla legge. La scelta tra le diverse opzioni deve essere valutata attentamente, soprattutto nei casi in cui il saldo IVA rappresenti un esborso finanziario significativo.

Modalità di versamento del saldo IVA

Il saldo IVA può essere versato utilizzando il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, indicando il codice tributo 6099.

Il contribuente può scegliere tra diverse modalità operative.

1. Versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2026

È la modalità ordinaria prevista dalla normativa. Il pagamento avviene senza interessi o maggiorazioni.

2. Rateizzazione a partire dal 16 marzo 2026

Il saldo può essere suddiviso in rate mensili di pari importo. Le regole principali sono:

  • la prima rata deve essere versata entro 16 marzo 2026;
  • le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese;
  • l’ultima rata deve essere pagata entro il 16 dicembre 2026.

Sulle rate successive alla prima si applica un interesse fisso dello 0,33% mensile.

Esempio di maggiorazioni:

  • seconda rata: +0,33%,
  • terza rata: +0,66%,
  • quarta rata: +0,99%.

Il piano di pagamento può arrivare fino a dieci rate, con scadenze generalmente comprese tra marzo e dicembre.

Il versamento va effettuato se l’importo supera 10,33 euro.

Differimento del saldo IVA alla scadenza delle imposte sui redditi

La normativa consente di posticipare il pagamento del saldo IVA alla scadenza prevista per le imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 17 del Dpr 7 dicembre 2001, n. 435.

In questo caso:

  • il versamento può essere effettuato entro 30 giugno 2026;
  • l’importo deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

È inoltre possibile utilizzare l’ulteriore differimento di 30 giorni, effettuando il pagamento entro 30 luglio 2026, applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 73 del 20 giugno 2017, il riferimento alla scadenza del 30 giugno si applica anche ai contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Rateizzazione dopo il differimento

Se il contribuente decide di versare il saldo IVA insieme alle imposte sui redditi, può comunque rateizzare l’importo dovuto.

In questo caso occorre:

  • applicare la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • suddividere l’importo risultante in rate mensili, applicando gli interessi di rateizzazione dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

In funzione della data di partenza, il numero massimo di rate cambia:

Data iniziale del pagamento

Numero massimo di rate

Ultima scadenza

30 giugno 2026

7 rate

16 dicembre 2026

30 luglio 2026

6 rate

16 dicembre 2026

Compensazione del saldo IVA

Il pagamento può essere effettuato anche mediante compensazione orizzontale con crediti tributari o contributivi, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.

Le principali regole operative sono:

  • il limite massimo annuale di compensazione è 2 milioni di euro;
  • nel limite rientrano anche i rimborsi richiesti tramite procedura semplificata;
  • le maggiorazioni per differimento del pagamento si applicano solo sull’importo effettivamente versato.

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Il mancato o tardivo pagamento del saldo IVA è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, modificato dal Dlgs 14 giugno 2024, n. 87, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Le sanzioni previste sono:

  • 0,83% per ogni giorno di ritardo, fino al 14° giorno;
  • 12,5% dell’importo dovuto se il pagamento avviene tra il 15° e il 90° giorno;
  • 25% dell’imposta non versata se il pagamento avviene oltre 90 giorni o non viene effettuato.

In caso di rateizzazione, la sanzione si applica solo sulla rata non pagata.

Ravvedimento operoso

Il contribuente può ridurre le sanzioni tramite ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.

La regolarizzazione richiede il pagamento di:

  • imposta dovuta;
  • interessi legali calcolati giornalmente (2% dal 1° gennaio 2025 e 1,6% dal 1° gennaio 2026);
  • sanzione ridotta.

Le riduzioni principali sono:

  • 1/10 della sanzione se il pagamento avviene entro 30 giorni;
  • 1/9 della sanzione se il pagamento avviene entro 90 giorni;
  • 1/8 della sanzione se avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
  • 1/7 della sanzione se avviene oltre tale termine.

Il ravvedimento non è ammesso se è già stato notificato un atto impositivo o una comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972.

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