Superbonus 110, regole e modello di comunicazione
Pubblicato il 21 agosto 2020
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Primi chiarimenti circa la detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione, previste dagli articoli 119 e 121 del c.d. “Decreto Rilancio” n. 34/2020, sono giunti con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto scorso.
E’ seguita l’approvazione, con provvedimento n. 283847/2020 emanato in egual data, del modello di Comunicazione che consente la fruizione (dal prossimo 15 ottobre) dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, guarnito da istruzioni per una corretta compilazione.
Regole e modello, dunque, ci sono.
Superbonus 110%. Ambito soggettivo
L’accesso al Superbonus del 110 per cento è consentito anche:
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a familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori. Tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, purché sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
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ad imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.
Nel plafond rientrano i costi per i materiali, la progettazione e le spese connesse, ovvero perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione, prospezione.
Superbonus 110%. Comunicazione
La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata alle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento n. 283847/2020.
Va inviata esclusivamente in via telematica (anche avvalendosi degli intermediari) dal beneficiario della detrazione, per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, o dall’amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la Comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Superbonus 110%. Modello
Nel modello dovranno essere indicati i dati del soggetto che trasmette la Comunicazione (beneficiario, intermediario, amministratore di condominio, soggetto che appone il visto), l’opzione esercitata, la tipologia di intervento effettuato, l’ammontare della spesa sostenuta e del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto, i dati identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento e i dati dei beneficiari e dei cessionari/fornitori. Nella sezione riservata a chi appone il visto di conformità, da compilare solo in caso di Superbonus, vanno indicati anche i dati identificativi delle asseverazioni previste per gli interventi ecobonus e sismabonus.
Come sopra accennato, in caso di esercizio dell’opzione il provvedimento agenziale n. 283847/2020 fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del relativo credito. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Il credito d’imposta è "sfruttabile" a far data dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la medesima che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.
I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
- Edotto.com - Edicola del 27 luglio 2020 - Superbonus al 110%. Tutti i chiarimenti nella guida delle Entrate - Moscioni
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