E-fattura scartata dallo Sdi. Sanzioni applicabili

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E-fattura scartata dallo Sdi. Sanzioni applicabili

La conseguenza dello scarto di una fattura elettronica da parte del sistema di interscambio (Sdi) viene illustrata dall’agenzia delle Entrate.

Il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019 fa il punto sulla mancata emissione della fattura elettronica perché scartata dallo Sdi.

Scarto della fattura uguale mancata emissione

Come indicato nel provvedimento agenziale prot. 89757 del 30 aprile 2018, attuativo dell’articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, modificato dal provvedimento prot. 164664 del 30 maggio 2019, la fattura elettronica o il lotto di fatture elettroniche scartate dal Sistema di interscambio (Sdi) devono essere considerati non emessi. Va precisato che è possibile, nei 5 giorni successivi al ricevimento della notifica di scarto, correggere l’errore segnalato e riemettere la fattura trasmettendola a Sdi (circolare n. 13/2018).

Se non si procede in tal senso, la mancata emissione della fattura nei termini previsti, da equiparare alla tardività dell’adempimento, determina l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 6 del Dlgs n. 471/1997, che sono, per ogni violazione:

  • fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
  • da 250 a 2.000 euro nel caso in cui la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi prevista dal 1° gennaio 2016).

Il principio di diritto n. 23/2019 fa presente che si applicano, non in via cumulativa ma alternativa tra loro, gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso.

Fattura scartata. Riduzione delle sanzioni per il 2019

Va sottolineato che l’articolo 10, comma 1, DL 119/2018, con riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019), ha stabilito che le sanzioni suddette:

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80 percento, se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Tale riduzione si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione mensile.

In sostanza:

  • fino al 18 novembre 2019, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile potranno emettere tardivamente le fatture con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di settembre, applicando le sanzioni di cui all’art. 6, DLgs. 471/97 ridotte dell’80%;
  • fino al 18 novembre 2019, anche gli operatori trimestrali potranno avvalersi della riduzione per le fatture emesse riferite ad operazioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno 2019.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 9 ottobre 2019 - Fatture elettroniche. SdI, sanare l’errore del doppio invio – G. Lupoi
  • /articolo/fatture-elettroniche-sdi-sanare-lerrore-del-doppio-invio

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