Sull’interpello le Entrate anticipano la norma

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La tesi della non impugnabilità delle risposte dell’agenzia delle Entrate alle varie tipologie di interpelli (ordinario, antielusivo, disapplicativo), spiegata con la circolare 7/E/2009, è giustamente fatta derivare dalla natura non provvedimentale e non impositiva di tali risposte, che non vincolano il contribuente, il quale rimane libero di adeguarsi o meno, ma solo l’Ufficio, che dovrà attenersi all’interpretazione offerta a monte del comportamento del contribuente. Tuttavia, emerge un contrasto con l’assunto nel caso dell’interpello disapplicativo (della disciplina sulle società di comodo) ex articolo 37-bis, comma 8 del Dpr 600/73. Il punto nodale è che la funzione meramente interpretativa della risposta all’interpello citato è contraddetta dall’obbligatorietà dell’istanza di interpello per poter impugnare il successivo avviso di accertamento. Dunque, mentre la risposta è puramente consultiva l’istanza sembra essere una “dispensa” in mancanza della quale non può esservi alternativa all’applicazione della norma antielusiva.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – La propria scelta va provata in sede di contestazione - Liburdi
  • ItaliaOggi, p. 28 – Gli interpelli a effetto variabile - Felicioni

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