Sulle aree naturali protette competenza legislativa esclusiva dello Stato

Pubblicato il



Con sentenza n. 263 del 12 ottobre 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta; contestualmente, è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 2, della medesima legge “nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua”.

Ed infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione – sottolinea in proposito la Consulta - è stata riconosciuta, con giurisprudenza costante, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di aree naturali protette.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Aree protette, più paletti alle regioni – Cerisano

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito