Sulle aree naturali protette competenza legislativa esclusiva dello Stato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 13 ottobre 2011
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Con sentenza n. 263 del 12 ottobre 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta; contestualmente, è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 2, della medesima legge “nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua”.
Ed infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione – sottolinea in proposito la Consulta - è stata riconosciuta, con giurisprudenza costante, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di aree naturali protette.
- ItaliaOggi, p. 30 – Aree protette, più paletti alle regioni – Cerisano
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