Sul fringe benefit del pensionato scatta il prelievo

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L’articolo 51, comma 1, del TUIR delibera che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (anche sotto forma di erogazioni liberali), “in relazione al rapporto di lavoro”. Una previsione che s’applica indipendentemente dalla circostanza che il percettore sia dipendente o pensionato. In questa ottica, secondo le Entrate in risoluzione 137 – che con ciò sono in linea con la norma (introdotta nel 1998) che prevede un’ampia definizione di lavoro dipendente – ogni beneficio fiscale riconosciuto dall’azienda, anche ad un pensionato che era suo dipendente, concorre a formare reddito. E se l’ex datore continua a riconoscere al pensionato i benefici aziendali, l’Ente pensionistico è tenuto al calcolo del fringe benefit.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Fringe benefit in gabbia – Cirioli

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