Sugar tax, obbligo anche per chi cede bevande prodotte da terzi
Pubblicato il 12 ottobre 2020
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L’Agenzia delle Dogane, nell’open hearing tenuto il 9 ottobre 2020, ha fornito primi chiarimenti in materia di Sugar tax, illustrando i passaggi chiave del decreto attuativo che il MEF sta predisponendo in collaborazione proprio con la stessa Agenzia per dettare regole e istruzioni applicative chiare. Il provvedimento è atteso a breve.
Nell’invito all’evento, l’Agenzia delle Dogane ricorda la nuova imposta introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, commi 661 e seguenti”), che sarà applicata dal 1° gennaio 2021 sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, ottenute cioè con l’aggiunta di sostanze edulcoranti, condizionate per la vendita.
L’occasione è stata colta per approfondite questioni di ordine tecnico legate alla concreta gestione dell’imposta, con particolare riguardo:
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alla principale figura di soggetto obbligato (fabbricante nazionale, oltre che il cedente, acquirente e importatore);
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agli adempimenti connessi alla contabilizzazione dei quantitativi di bevande edulcorate ottenuti (denuncia inizio attività, registrazione e ottenimento del codice identificativo, tenuta del prospetto riepilogativo, invio dichiarazione mensile ad ADM);
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alla dichiarazione riportante gli elementi utili ai fini dell’accertamento del tributo;
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nonché ai tempi e alle modalità di versamento del tributo.
Con riferimento alle varie categorie dei soggetti obbligati vengono dedicate schede riepilogative dei rispettivi adempimenti e obblighi al fine di rendere chiaro, rapido e sostenibile il percorso applicativo della nuova imposta.
Sugar tax. Soggetti obbligati
Il lavoro di concertazione tecnica tra ADM e Mef, sentite le associazioni di categoria, ha portato alla redazione del decreto ministeriale che regolerà i meccanismi di funzionamento di un’imposta che, sul piano normativo, presenta ancora numerose lacune.
In particolare, molti dubbi avvolgono ancora la figura dei soggetti obbligati al pagamento del tributo e, soprattutto, la loro corretta individuazione.
La norma dispone che l’imposta sorge e diviene esigibile, tra l’altro, all’atto della cessione operata da un “fabbricante nazionale o, se diverso da questo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita”.
Si tratta di una formulazione piuttosto complessa, però, che non tiene conto della fattispecie del conto lavoro, che rappresenta un flusso molto rilevante nel mercato della produzione delle bevande edulcorate (esempio: una trading company commissiona la produzione a un manufacturer che, terminato l’imbottigliamento, riconsegna le merci al trader per la vendita).
Il decreto Mef cerca di risolvere questa problematica, considerando tra i soggetti obbligati sia i fabbricanti che vendono merci, sia i cedenti merci prodotte da terzi.
In tal modo, la specificazione contenuta nel nuovo decreto amplia l’ambito soggettivo del tributo, al fine di renderlo esigibile, estendendo di molto la platea dei possibili soggetti obbligati.
Questi soggetti si aggiungono a quelli già individuati dalla norma: le imprese che effettuano acquisti intra UE e quelle che procedono all’import di bevande edulcorate. In totale salgono, così, a quattro le categorie di soggetti obbligati.
Nel caso, poi, di imprese che commissionano la fabbricazione di bevande edulcorate, si devono considerare sia quelle nazionali che quelle stabilite in un paese terzo. In questo secondo caso, le imprese dovranno identificarsi attraverso un rappresentante fiscale dedicato all’assolvimento del nuovo tributo, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
In questi casi sorge, poi, anche un’altra criticità: quella di rendere possibile la piena conoscenza della composizione dei prodotti, che si potrebbe verificare al momento del passaggio in dogana, dove sono attesi invece tempi molto rapidi.
Sugar tax. Adempimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti, le nuove quattro categorie di soggetti obbligati al pagamento del tributo, sono tenuti alla denuncia della propria attività e all’ottenimento di un codice identificativo, oltre ad essere vincolati alla tenuta di prospetti riepilogativi e dichiarazioni mensili.
Il Mef ha specificato che i suddetti prospetti non devono essere considerati come registri di carico e scarico; inoltre, proprio con riferimento a tali prospetti, resta aperta la criticità dei dati per evitare inutili duplicazioni. La soluzione migliore, a tal proposito, sarebbe quella di consentire il ricavo dei dati necessari direttamente dalla contabilità che è già presente in azienda: è il caso degli acquisti intra Ue, già dichiarati nei modelli Intrastat e annotati nei registri Iva.
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