Subappalto, quando si configura la manodopera illecita?
Pubblicato il 11 novembre 2020
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Laddove l’appaltatore fornisca al committente una mera prestazione lavorativa, attraverso un contratto di subappalto stipulato con un’altra impresa, anche in caso di subappalto è configurabile un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. Quindi, i rapporti contrattuali intercorrenti tra la società appaltatrice/subcommittente e la società subappaltatrice sono irrilevanti, così come ogni eventuale discordanza tra l’oggetto del contratto di appalto e l’oggetto del contratto di subappalto.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25220 del 10 novembre 2020.
Subappalto, la vicenda
Il caso di specie riguarda un lavoratore che, mediante domanda, intendeva ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla società appaltante. In particolare, il lavoratore aveva provato di aver svolto la propria attività presso lo stabilimento della committente, fornendo la propria prestazione direttamente in favore della stessa.
I giudici d’Appello, però, avevano rigettato la domanda del lavoratore. Secondo i giudici di merito, seppure fosse ravvisabile un’ipotesi di interposizione illecita di manodopera, in quanto l’effettivo beneficiario della prestazione era unicamente il committente, il lavoratore avrebbe potuto avanzare pretese solo nei confronti delle società appaltatrici/subappaltatrici, che erano rimaste estranee al giudizio.
Subappalto, ipotesi di somministrazione illecita di manodopera
La Suprema Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito errata. Gli ermellini, infatti, hanno evidenziato che nel caso di specie vi era stata una dissociazione tra il titolare formale del rapporto di lavoro e l’effettivo beneficiario della prestazione lavorativa. La conseguenza è la preclusione per i prestatori di godere del trattamento normativo e retributivo riconosciuto ai lavoratori alle dipendenze del soggetto che effettivamente aveva beneficiato della prestazione.
Tale circostanza, pertanto, era sufficiente per ritenere integrata la fattispecie di interposizione vietata di manodopera, che quindi non solo non è esclusa qualora venga stipulato un contratto di subappalto, ma può interessare ogni forma di intermediazione e di interposizione.
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