Appalto e subappalto, ridotti gli adempimenti del committente
Pubblicato il 19 dicembre 2019
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In sede di conversione in legge del “Decreto Fiscale” (D.L. n. 124/2019), collegato alla Legge di Bilancio 2020, il governo ha rivisto completamente la disciplina riguardante il contrasto all’utilizzo illecito di manodopera. In particolare, la versione originaria dell’art. 4 del menzionato decreto legge – che interviene nell’ambito dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 – attribuiva al committente sostituto d’imposta l’onere di versare le ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici.
Dopo il passaggio al Senato è stato eliminato l’obbligo per il committente di versare direttamente le ritenute. Quindi, la nuova versione dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.
Appalto e subappalto, le novità in sede di conversione del “Decreto Fiscale”
La riduzione degli adempimenti del committente collegati a contratti di appalti, subappalti e affidamento di lavori (in seguito solo appalto), non è l’unica novità operata prima della conversione in legge del “Decreto Fiscale”.
Infatti è stato previsto anche che:
- le nuove norme scattano per le opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- il committente deve accertare che la società la quale esegue i lavori versi regolarmente le ritenute fiscali operate a carico dei lavoratori impegnati nell’appalto. Per consentire la verifica, l’appaltatrice deve versare le ritenute fiscali con modelli F24 separati e trasmettere – entro cinque giorni dalla prevista scadenza di versamento – le relative quietanze al committente, allegando un elenco dei lavoratori impegnati nell’appalto con l’indicazione della retribuzione, delle ore lavorate e delle ritenute fiscali operate.
- il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate comunicando ciò entro novanta giorni all’Agenzia delle Entrate in caso di mancato o omesso versamento;
- il committente, in caso di violazione delle nuove norme, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento senza compensazione.
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