Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: nuova scadenza per la domanda

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Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: nuova scadenza per la domanda

È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di riconteggio dei debiti contributivi annullati con il c.d. stralcio 1.000 euro da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 4244 del 28 novembre 2023.

Come già anticipato negli articoli dell’11 ottobre 2023 e del 10 novembre 2023, l’Istituto Previdenziale con la circolare n. 86/2023 ha fornito le modalità per il riconteggio dei debiti annullati a seguito dello stralcio degli avvisi di addebito di importo inferiore a 1.000 euro al fine di implementare la posizione assicurativa dei soggetti interessati.

Stralcio 1.000 euro

Lo stralcio si riferisce alle cartelle di pagamento di importo inferiore a 1.000 euro per i seguenti periodi:

  • dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (primo stralcio) di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 119/2018;
  • dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (secondo stralcio) di cui all’articolo 1, comma 222 e 223 legge di Bilancio 2023.

I debiti riferiti ai predetti periodi sono annullati automaticamente e pertanto non possono essere più riscossi dall’Agenzia delle Entrate.

Per tale motivo, i lavoratori autonomi interessati (iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali nonché degli iscritti alla Gestione separata) possono presentare all’Inps la domanda di riconteggio dei debiti contributivi annullati al fine di implementare la propria posizione previdenziale in proporzione all’effettivo versamento dei contributi.

Proroga della domanda

Il termine ultimo per presentare la domanda di riconteggio dei debiti fissato al 10 novembre 2023 è stato prorogato all’11 dicembre 2023.

Rimane invariata la data per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio stabilita al 31 dicembre 2023.

NOTA BENE: Il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio deve essere effettuato in unica soluzione.

La domanda deve contenere:

  • il numero della cartella di pagamento o Avviso di Addebito o in alternativa i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
  • la modalità di pagamento prescelta (in unica soluzione o rateale);
  • l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • la dichiarazione (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) dell’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.
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