Stralcio dei debiti fino a mille euro: in scadenza la domanda di riconteggio

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Stralcio dei debiti fino a mille euro: in scadenza la domanda di riconteggio

Scade il 10 novembre 2023 la possibilità di presentare la domanda di riconteggio dei debiti contributivi annullati con il c.d. stralcio 1.000 euro da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS al fine recuperare la propria posizione assicurativa.

Con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023, l’Inps ha fornito le modalità per il riconteggio dei debiti annullati in conseguenza dello stralcio 1.000 euro ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

Stralcio 1.000 euro. Come funziona?

Lo stralcio riguarda le cartelle di pagamento di importo massimo pari a 1.000 euro per i seguenti periodi:

  • dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (primo stralcio) di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 119/2018;
  • dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (secondo stralcio) di cui all’articolo 1, comma 222 e 223 legge di Bilancio 2023.

Pertanto, i debiti contributivi relativi ai predetti periodi sono stati annullati automaticamente e non potranno essere più riscossi dall’Agenzia delle Entrate.  Ma quali sono gli effetti che derivano dall’annullamento?

La posizione previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali nonché degli iscritti alla Gestione separata (professionisti o collaboratori) risulterebbe così “compromessa”, almeno in parte, dalla formazione dei c.d. “buchi contributivi” derivanti dai periodi oggetto di stralcio.

NOTA BENE: Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS non trova applicazione il c.d. principio di automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 del codice civile.

Come recuperare i buchi contributivi?

I lavoratori autonomi interessati possono presentare all’Inps la domanda di riconteggio dei debiti contributivi annullati, per effetto delle disposizioni di stralcio, al fine di implementare la propria posizione previdenziale in proporzione all’effettivo versamento dei contributi.

Entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023, è ammesso il pagamento dei contributi oggetto di annullamento automatico, in unica soluzione o tramite rateizzazione.

Modalità di presentazione della domanda

L’Inps ha predisposto due modelli di domanda tramite cui il soggetto interessato può richiedere:

  • il riconteggio dei debiti annullati per lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
  • il riconteggio dei debiti annullati per lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

La domanda deve contenere:

  • il numero della cartella di pagamento o Avviso di Addebito o in alternativa i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
  • la modalità di pagamento prescelta (in unica soluzione o rateale);
  • l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • la dichiarazione (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) dell’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

NOTA BENE: La selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione da parte della Struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito.

In caso di pagamento rateale, il soggetto deve versare rate di pari importo. Il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

  • per i lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti – tramite l’accesso al Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, alla voce “Ruoli/avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto;
  • per i lavoratori agricoli autonomi - tramite l’accesso al Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” alla sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione” > “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”, oppure in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto;
  • per i committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS – tramite l’accesso al Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente;
  • per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS - tramite l’accesso al Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente.

Il termine ultimo per presentare la domanda di riconteggio è il 10 novembre 2023.

I soggetti sono tenuti, oltre al versamento degli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche al versamento delle sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico ovverosia il 24 ottobre 2018 per il primo stralcio e il 30 aprile 2023 per il secondo stralcio (in base al regime applicato al momento dell’affidamento del credito all’agente della riscossione e riportato nella Cartella di pagamento o nell’Avviso di Addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento).

Esito della domanda

La Struttura INPS competente procede alla verifica della domanda e comunica al soggetto interessato l’eventuale accoglimento o rigetto della stessa.

 

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