Stp, Reddito del socio professionista senza partita Iva come reddito di capitale

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Stp, Reddito del socio professionista senza partita Iva come reddito di capitale

La Dre Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad un interpello (n. prot. 904-1126/2017del 19 ottobre 2017), chiarisce ad una Società tra professionisti a responsabilità limitata (Stp) di consulenti del lavoro quale deve essere l'inquadramento reddituale dei compensi percepiti dai soci professionisti per l'effettiva attività professionale svolta, anche in qualità di consiglieri di amministrazione della Stp in cui partecipano.

La Dre della Lombardia parte, innanzitutto, con il ribadire che il reddito prodotto dalle Stp srl è reddito d'impresa, come già sostenuto in passato con la risposta ad interpello n. 954-93/2014.

Infatti, secondo la Direzione regionale, la Stp non costituisce un genere societario autonomo con causa propria, ma si inquadra tra le società tipiche disciplinate dal Codice civile (di persone, di capitali ecc.) a seconda della scelta operata dai soci. Pertanto, ad essa si applicano le regole fiscali delle tipologie societarie di riferimento, tra cui gli articoli 6 e 81 Tuir, in base ai quali il reddito complessivo delle società di persone e di capitali è da considerare reddito d'impresa, a prescindere dalla fonte da cui provenga.

Di qui la conclusione della nuova nota protocollo n. 904-1126/2017 secondo cui:

  • il reddito percepito dal socio professionista, privo di partita Iva, della Stp, costituita in forma di Srl, deve essere qualificato come reddito di capitale e non come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
  • al contrario, invece, il compenso erogato al socio amministratore privo di partita Iva, non potendo rientrare nell'attività di lavoro autonomo svolta abitualmente, va qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, non rientrando tale attività tra quelle svolte in via professionale.

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