Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, ma con limiti
Pubblicato il 25 giugno 2024
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Il 30 giugno 2024 scade il periodo di operatività di Decontribuzione Sud e la misura agevolativa sarà rinnovata fino al 31 dicembre 2024.
Ad annunciarlo è stato il Ministro Raffaele Fitto, al termine di un incontro con la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, svoltosi il 25 giugno 2024 e confermato con note del Ministero del lavoro e della Commissione UE di pari data.
Attenzione però. L'autorizzazione UE per il secondo semestre 2024 limita l'intervento agevolativo ammesso ai soli aiuti concessi fino al 30 giugno 2024 (comunicato Commissione UE del 25 giugno 2024).
L'annuncio e i comunicati fanno seguito alla risposta ad interrogazione parlamentare del 19 giugno 2024 – n. 3-01271 con la quale la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nell'indicare le iniziative per incentivare l'occupazione e rilanciare il mercato del lavoro nel Mezzogiorno, aveva annunciato che erano "in corso interlocuzioni con la Commissione europea relative alla misura “Decontribuzione Sud” e al suo prolungamento".
Ora si apprende del via libera dell'UE alla proroga fino al 31 dicembre 2024, ma non solo. La prospettiva che si apre per il 2025 non sembra essere quella di un nuovo prolungamento della misura, ma di "una revisione organica della Decontribuzione Sud, sempre più orientata agli investimenti”, come si evince dalla nota del 25 giugno 2024 del Ministero del lavoro.
Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024
Come già in precedenza evidenziato, Decontribuzione Sud è l’agevolazione contributiva più utilizzata dai datori di lavoro che impiegano personale nelle zone del Mezzogiorno.
L’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate è stata introdotta per la prima volta con il cd. decreto Agosto (articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020, n. 126) per contenere gli effetti dell'epidemia Covid-19 sull'occupazione in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e a tutela dei livelli occupazionali.
La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 161-169, legge 30 dicembre 2020, n. 178) ne ha successivamente esteso l’applicazione fino al 2029, prevedendone l'applicazione in misura pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10%per gli anni 2028 e 2029.
Come Aiuto di Stato, Decontribuzione Sud necessita però di specifica autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione.
L’ultima autorizzazione UE concessa scadeva il 30 giugno 2024, ultimo giorno di vigenza del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina, cd. Temporay crisis and transition framework-TCTF.
Il Ministro Raffaele Fitto, in data 25 giugno 2024, ha annunciato che la Commissione UE ha autorizzato la proroga di Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024.
"Questa decisione", ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone "è il riconoscimento del fatto che la decontribuzione è oggi necessaria per le nostre aziende del Mezzogiorno, per continuare nel percorso intrapreso di riduzione dei divari territoriali e promozione delle imprese, del lavoro e del sistema produttivo nel suo complesso. Questi ulteriori 6 mesi sono fondamentali per consentirci di mettere a punto una revisione organica della Decontribuzione Sud, sempre più orientata agli investimenti”.
Decontribuzione Sud in sintesi
La Decontribuzione Sud non è un incentivo all’assunzione, spettando per tutti i rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove la sede di lavoro sia situata in regioni in una delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Rispetto alle altre agevolazioni contributive configurabili come incentivi alle assunzioni, Decontribuzione Sud è svincolata dal rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, sempre a differenza delle altre agevolazioni contributive e per espressa previsione di legge, Decontribuzione Sud non è fruibile dai datori di lavoro equiparabili ai datori di lavoro privati, vale a dire:
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- agli enti morali;
- agli enti ecclesiastici.
Si fornisce di seguito una tabella riepilogativa che illustra, in sintesi, le caratteristiche principali di Decontribuzione Sud.
Aspetto |
Descrizione |
Ambito di applicazione |
Esonero contributivo per tutti i rapporti di lavoro subordinato, esclusi quelli agricoli e domestici, instaurati o instaurandi nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia |
Beneficiari |
Datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con sede di lavoro nelle regioni sopra elencate. |
Esclusi |
Datori di lavoro del settore agricolo e domestico, enti pubblici economici, altri enti equiparabili, imprese nel settore finanziario e soggette a sanzioni UE |
Misura dell’agevolazione per |
Esonero della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro ed effettivamente sgravabile, esclusi i contributi INAIL, in misura pari al:
|
Cumulabilità |
Cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro e in via residuale, sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo, in assenza di un espresso divieto di cumulo previsto per l’altra agevolazione portata in cumulo. |
Compatibilità con normativa UE |
Preventiva autorizzazione della Commissione Europea. Autorizzata fino al 31 dicembre 2024 solo per gli aiuti concessi fino al 30 giugno 2024 |
Modalità di fruizione |
Esposizione dei dati relativi al beneficio spettante nel flusso Uniemens |
Condizioni di spettanza |
DURC e rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. |
I numeri di Decontribuzione Sud
Seppure riguardi una ristretta platea di datori di lavoro, Decontribuzione Sud, in quanto applicabile per tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati o instaurandi in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse, è stata definita dall’INPS come "agevolazione di maggior impatto, quantomeno per il numero di dipendenti coinvolti".
Con Decontribuzione Sud sono stati infatti agevolati:
- 2,9 milioni di rapporti di lavoro (2,7 milioni di lavoratori) nel 2021;
- 3,1 milioni di rapporti di lavoro (2,8 milioni di lavoratori) nel 2022;
- 3,2 milioni di rapporti di lavoro (2,9 milioni di lavoratori) nel 2023.
I dati di gennaio 2024 (Osservatorio sul precariato, Comunicato stampa 18 aprile 2024) confermano una sostanziale stabilità.
Stop e prolungamento per Decontribuzione Sud
Durante il question time alla Camera dei deputati del 15 maggio 2024, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in risposta a interrogazione parlamentare n. 3-01206, aveva escluso il prolungamento di Decontribuzione Sud per scelta non del Governo, ma della Commissione europea che non prorogherà il Temporary framework per l'Ucraina oltre il 30 giugno 2024..
“Il Governo”, aveva aggiunto il Ministro, “è al lavoro in modo efficace per rendere possibili misure analoghe, che trovano già in parte, all'interno del decreto Coesione, interventi specifici in questa direzione, per far sì che le risorse da utilizzare per il Mezzogiorno d'Italia non siano utilizzate in mille rivoli di spesa e polverizzate in mille piccoli interventi, ma vadano su scelte più precise”.
L’interrogante rilevava la volontà del Governo di sostituire “una misura generale, a favore del Mezzogiorno, estesa a tutti i rapporti, nuovi e in essere, con qualsivoglia tipologia contrattuale, con i ben più circoscritti incentivi – «bonus giovani», «bonus donne», «bonus zes» – contenuti nel «decreto coesione» (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), come emerge chiaramente dal confronto fra gli oneri finanziari per il 2025, pari a circa 5,9 miliardi di euro per la decontribuzione Sud e i circa 735 milioni di euro complessivi per le nuove misure”.
Lo stesso interrogante faceva infine presente che era stato avviato un negoziato per rendere Decontribuzione Sud strutturale fino al 2030.
In risposta all'interrogazione parlamentare del 19 giiugno 2024 (la n. 3-01271), la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, aveva successivamente annunciato che il Governo stava lavorando al prolungamento di Decontribuzione Sud con la Commissione europea .
"La promozione della formazione di qualità e dell'occupazione stabile nel Sud d'Italia", aveva aggiunto la Ministra, "è cruciale per lo sviluppo economico dell'intera Nazione e, in questo senso, posso garantire, come Ministro del Governo Meloni, l'assoluto impegno a proseguire nell'azione concreta di sostegno alle imprese e ai lavoratori del Meridione d'Italia".
E, in data 25 giugno 2024, è arrivato l'annuncio dell'atteso via libera dell'UE alla proroga fino al 31 dicembre 2024 (comunicato Commissione UE, 25 giugno 2024).
Conclusioni
Dal 1° gennaio 2025 i datori di lavoro potrebbero perdere la possibilità di applicare lo sgravio (del 30% fino al 2025) sui contributi previdenziali dovuti per tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Il decreto Coesione ha introdotto nuovi incentivi per i datori di lavoro privati, temporanei, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025: il Bonus Giovani, il Bonus donne e il bonus Zes Unica.
Tutti i bonus in questione si applicano per un periodo massimo di 24 mesi e, per le assunzioni nella ZES unica, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL).
Per la loro operatività, occorrerà attendere l’emanazione di un decreto, l’autorizzazione della Commissione europea (non richiesta nel solo caso del bonus donne) e le istruzioni dell’INPS.
Un iter lungo e complesso che lascerebbe, nell’attesa, scoperte le aziende che finora hanno profittevolmente applicato Decontribuzione Sud.
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