Stato di disoccupazione ed offerta di lavoro congrua. Definizione in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il 19 luglio 2018
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Nella "Gazzetta Ufficiale" del 14 luglio 2018, n. 162, è pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 aprile 2018, che definisce l'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015).
La condizionalità della Naspi
Come noto, i lavoratori percettori di Naspi sono tenuti a stipulare, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, un patto di servizio personalizzato, con il quale si dichiara lo stato di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di un nuovo lavoro, tenendo presente che si rischia la revoca della Naspi e dello stato di disoccupazione in caso di mancata accettazione dell’offerta di lavoro.
Tale proposta, tuttavia, dovrà essere congrua, ovvero dovrà rispettare determinati requisiti, legati sia alla durata che alla retribuzione e alla distanza tra luogo di lavoro e domicilio del lavoratore.
In dettaglio, come si vedrà, il decreto ivi esaminato, definisce quando l’offerta di lavoro può essere considerata congrua; di conseguenza, quali sono i casi in cui la mancata accettazione della proposta comporta il rischio di revoca dello stato di disoccupazione e della Naspi.
Definizione di offerta di lavoro congrua: i principi
Si parla di offerta di lavoro congrua nel momento in cui vengono rispettati i seguenti principi:
-
coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
-
distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
-
durata dello stato di disoccupazione.
NB! Per i percettori di Naspi, tra i requisiti che rendono un’offerta di lavoro congrua rientra l’importo della retribuzione offerta. Segnatamente, la retribuzione relativa all’offerta di lavoro deve essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà. |
Quando l’offerta di lavoro è congrua?
Come stabilisce il decreto, a definire quando l’offerta di lavoro proposta dal CPI sia o meno congrua concorrono diversi fattori, primo tra tutti l’esperienza maturata dal lavoratore in stato di disoccupazione, così come sottoscritto e individuato nel patto di servizio personalizzato.
In dettaglio:
-
per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato;
-
per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato;
-
per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
NB! Per i soggetti disabili, l’offerta di lavoro congrua dovrà essere compatibile con la valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e annotata nel fascicolo personale. |
Requisiti di distanza, retribuzione e tipologia di contratto
Dettagliatamente, per i soggetti in stato di disoccupazione e per i percettori di Naspi, i requisiti dell’offerta di lavoro congrua riguardano il tipo di contratto, la distanza dal luogo di lavoro e la retribuzione, come chiarito della tabella seguente.
REQUISITI DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA |
Tipologia contrattuale L’offerta di lavoro è congrua quando si riferisce a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione non inferiore a sei mesi. L’orario di lavoro dovrà essere a tempo pieno o non inferiore all’80% rispetto all’ultimo contratto di lavoro; inoltre, la retribuzione non dovrà essere inferiore ai minimi salariali previsti dal CCNL di categoria. |
Distanza
|
Retribuzione L’offerta di lavoro è ritenuta congrua qualora l’importo della retribuzione proposta sia superiore almeno al 20% dell’indennità di disoccupazione percepita nell’ultimo mese. A tale proposito, si segnala che L'Inps mette a disposizione dei Centri per l'Impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, tutte le informazioni relative alle indennità erogate dall'Istituto. |
NB! L'offerta di lavoro contiene, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:
|
Casistiche di rifiuto di una offerta di lavoro congrua
Come anticipato, la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta la revoca dello stato di disoccupazione.
Questo non vale nel caso di giustificato motivo di rifiuto, ovvero qualora si presentino le seguenti ipotesi:
-
stato di malattia o di infortunio giustificato;
-
servizio civile e richiamo alle armi;
-
stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
-
gravi motivi familiari documentati o certificati;
-
casi di limitazione legale della mobilità personale;
-
ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati (cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua).
NB! La presenza di uno dei giustificati motivi di rifiuto sopra elencati dovrà essere comunicata e documentata entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua. Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, il Centro per l'Impiego ne dà comunicazione all'interessato il quale, nei successivi due giorni, può chiedere di essere sentito. Ulteriormente, sempre il Centro per l'Impiego, in caso di necessità di chiarimenti in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, può presentare richiesta di parere, d'intesa e per il tramite dei competenti uffici regionali, all'ANPAL, prospettando la possibile soluzione da adottare. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta senza che l'ANPAL si sia pronunciata, la soluzione prospettata dal Centro per l'Impiego si considera assentita. |
QUADRO NORMATIVO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 10 aprile 2018 |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: