Start up e PMI innovative, approvata la proposta di legge per la loro promozione

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Start up e PMI innovative, approvata la proposta di legge per la loro promozione

Nella seduta del 19 luglio 2023, la Camera dei Deputati, con 243 voti a favore e 46 astenuti, ha approvato in prima lettura la proposta di legge recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti" (107) e dell’abbinata proposta di legge "Disposizioni per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e contributive" (1061).

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

La proposta di legge (A.C. 107) ha l’obiettivo di potenziare l’investimento, anche tramite fondi, in PMI e Start up innovative sfruttando la leva fiscale. Essa, infatti, interviene su alcune agevolazioni fiscali in favore delle Start up e delle PMI innovative, oltre che sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice.

Vediamo a chi si rivolge la proposta e quali i suoi contenuti principali degli incentivi fiscali.

Start up innovative e PMI innovativa, definizioni

L’articolo 1 del documento contiene le definizioni rilevanti di Start up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente, in particolare alle previsioni del DL n. 179/2012 con riferimento alla definizione di start-up innovativa ed al DL n. 3/2015, con riguardo alla definizione di PMI innovativa.

Incentivi fiscali per gli investimenti in Start up innovative e in PMI innovative

La norma interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in regime de minimis, di cui all'articolo 29-bis del DL n. 179 del 2012, per gli investimenti in Start up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente.

Pertanto, l’articolo 2 specifica che, per gli investimenti in Start up e PMI innovative secondo il regime de minimis, nel caso in cui in capo alla persona fisica non vi sia capienza per la detrazione d’imposta, questa non va perduta, ma può essere trasformata in un credito d’imposta da utilizzare in dichiarazione nell’attuale periodo d’imposta o nei successivi.  

Tale credito d’imposta va portato in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante modello F24.

NOTA BENE: L’effetto dell’utilizzo di tale disposizione è, dunque, senza limitazioni temporali e inizierà per gli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Tale novità renderà inapplicabile le disposizioni finora vigenti dei decreti attuativi, secondo le quali – in ipotesi di incapienza - se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 4 comma 5 del DM 28 dicembre 2020).

Si legge nel testo dell’Atto n. 107 che si può far fronte agli oneri derivanti dall’ampliamento della possibilità di fruizione della detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli investimenti effettuati in Start up innovative e in PMI innovative nel caso in cui la detrazione stessa superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente (valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Start up e PMI innovative, detassazione plusvalenze

L’articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 14 del Dl n. 73 del 2021 relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative.

Si ricorda che il citato articolo 14 esenta da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese Start up innovative e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Analogamente, sono esentate le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

NOTA BENE: Ora, con la nuova proposta di legge, si prevede che l'esenzione non si applichi più agli investimenti effettuati in regime de minimis.

Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Inoltre, viene aggiunta un’altra condizione per godere dell’esenzione: le PMI innovative al momento dell’investimento iniziale devono risultare PMi non quotate e soddisfare almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER.

Infine, la stessa detassazione è prevista anche per i redditi di capitale realizzati da persone fisiche che investono in Oicr, residenti in Italia, Ue o See, che investono prevalentemente in Start up o PMI innovative

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