Attività stagionali: contributo NASpI non dovuto per CCNL stipulati entro il 2011

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Attività stagionali: contributo NASpI non dovuto per CCNL stipulati entro il 2011

L'INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha fornito precisazioni sulla debenza del contributo addizionale NASpI e relativo incremento per i contratti di lavoro a tempo determinato e i rinnovi nelle attività stagionali.

Contributo addizionale NASpI e attività stagionali

Con riferimento ai chiarimenti forniti nel messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, l'Istituto previdenziale torna sul campo di applicazione della legge Fornero (articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92), alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nel Collegato lavoro (articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203).

L'articolo 11 della legge n. 203/2024 amplia la definizione di attività stagionali includendo quelle legate a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno e a esigenze tecnico-produttive connesse ai cicli stagionali dei settori produttivi.

L'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 prevede che il contributo addizionale NASpI non si applica ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Contributo addizionale NASpI per attività definite da contratti ante 2011

La modifica dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, operata dall'articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferma che l'esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011.

L’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo trova pertanto applicazione con riferimento:

  • ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525
  •  ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (INPS, circolare n. 91 del 4 agosto 2020).

Tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”

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