Spesometro: l’invio del primo semestre 2017

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Spesometro: l’invio del primo semestre 2017

Il D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 21 del D.L. 78/2010 introducendo, a partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di inviare su base trimestrale i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle note di variazione relative, con la conseguente abolizione dello spesometro annuale.

La comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate e delle relative variazioni, con le nuove regole, deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, facendo eccezione la comunicazione del secondo trimestre che si potrà effettuare entro il 16 settembre.

 

Per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento (il 2017), la comunicazione ha cadenza semestrale, così come stabilito in via transitoria dal D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe). La scadenza per il primo semestre 2017 era prevista per il 18 settembre, mentre la comunicazione relativa al secondo semestre 2017 si dovrà effettuare entro il prossimo 28 febbraio 2018.

 

Un comunicato stampa del MEF (Ministero dell’Economia e delle finanze) del 1° settembre 2017 ha prorogato il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, portandola così dal 18 settembre al 28 settembre 2017.

 

Il nuovo termine per la comunicazione riguarda anche i soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati (previsto dal Dlgs 127/2015), a seguito dell’equiparazione dei due adempimenti stabilita con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.

 

Si rammenta che la proroga del termine non ha comunque riguardato la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al secondo trimestre 2017, adempimento che andava effettuato entro lo scorso 18 settembre.

 

L'Agenzia delle Entrate si è occupata dell’adempimento del nuovo spesometro con la Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017, fornendo utili chiarimenti per la corretta predisposizione dei file da inviare, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel tracciato e relative alla tipologia e alla natura (ai fini Iva) delle operazioni indicate in fattura.

La stessa Agenzia è successivamente intervenuta sull’adempimento, chiarendo ulteriori aspetti con la risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017, sollecitata in particolare da diversi quesiti formulati dai commercialisti e dagli esperti contabili, nonché da diverse associazioni di categoria.

 

Chi deve effettuare la comunicazione

Devono effettuare la suddetta comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, quindi gli esercenti attività d’impresa e gli esercenti arti e professioni.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli altri enti assimilati, che aderiscono al regime forfetario (L. 398/1991), devono comunicare i dati relativi alle sole fatture emesse, non essendo vincolati alla registrazione delle fatture passive, per le attività istituzionali e commerciali che rientrano nel regime.

Si ricorda che possono aderire al regime forfetario dopo avere esercitato apposita opzione le:

  • associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
  • società sportive dilettantistiche di capitali (comprese le cooperative);
  • associazioni senza fini di lucro e pro loco;
  • associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro.

 

Gli effetti del regime cessano quando vengono a mancare determinati requisiti e in particolare quando vengono superati i limiti di ricavi pari a 400.000 euro. In questo caso le agevolazioni decadono a partire dal mese successivo in cui si verifica il superamento della soglia.

 

Soggetti esonerati dalla comunicazione

Non devono presentare la comunicazione relativa allo spesometro i produttori agricoli delle zone montane.

Devono, nello specifico, essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • nell’anno solare precedente non si deve realizzare un volume d’affari superiore ad euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972. Vi è, pertanto, l’esonero di tutti gli obblighi documentali e contabili  come previsto dall’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972;
  • bisogna operare su terreni situati nelle zone montane ad un’altitudine non inferiore a 700 metri e su quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano anche soltanto in parte alla predetta altitudine.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017 ha chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero, che non soddisfano le condizioni sopra elencate, sono comunque tenuti a comunicare esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo.

Altri soggetti esonerati sono:

  • i soggetti passivi Iva che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate;
  • i soggetti che hanno optato (essendoci i presupposti) sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi;
  • i soggetti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio o in quello forfetario.

Le Amministrazioni Pubbliche e quelle Autonome sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati relativi alle fatture elettroniche ricevute, mediante il Sistema di Interscambio, considerato che tale sistema consente già all’Amministrazione finanziaria l’automatica acquisizione dei dati rilevanti contenuti nelle stesse.

L’esonero non riguarda l’invio dei dati delle fatture e relative note di variazione emesse dagli Enti in esame nei confronti di soggetti diversi dalle PA che non sono state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

 

Ambito oggettivo

Confluiscono nella comunicazione i dati relativi a:

  • tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione nel registro;
  • tutte le fatture d’acquisto e le bolle doganali registrate.

 

La Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017 ha chiarito che le fatture sono inserite nella comunicazione per competenza.

Infatti, la comunicazione dei dati riferiti alle fatture emesse deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento.

In particolare, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre del 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data che rientra nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

In relazione ai dati delle fatture ricevute, la competenza sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

Un’eccezione a tale regola è prevista per gli autotrasportatori, che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture attive al trimestre successivo a quello di emissione.

Per tali fatture si farà riferimento non alla data di emissione ma a quella di registrazione. L’Agenzia ha chiarito che al mittente sarà comunque segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà (nel caso esclusivo degli autotrasportatori) conseguenze sulle elaborazioni future.

Analizziamo di seguito il trattamento di alcune operazioni nell’ambito della predisposizione del file da trasmettere entro il prossimo 28 settembre.

 

Operazioni non documentate da fattura

Le operazioni per le quali non è stata emessa la fattura, non essendoci l’obbligo di emissione, non rientrano nella comunicazione.

Conseguentemente:

  • sono oggetto della comunicazione le fatture emesse, perché richieste dal cliente anche nell’ipotesi in cui non vi è l’obbligo di emissione;
  • non sono oggetto di comunicazione i dati relativi agli scontrini, delle ricevute fiscali o delle schede carburante di cui al D.P.R. 444/1997

 

Documenti riepilogativi delle fatture

Le informazioni da trasmettere riguardano anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali vi è la possibilità di registrarle con un documento riepilogativo. In questo caso, indipendentemente dalla modalità di registrazione è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

 

Sistema “Tessera sanitaria”

Sono esclusi dalla comunicazione i dati relativi alle spese mediche e veterinarie che vengono trasmesse al Sistema “Tessera Sanitaria” da parte dei soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. del 1° settembre 2016. Non vi è invece nessun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al Sistema “Tessera Sanitaria”, quindi per:

  • gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
  • le farmacie pubbliche e private;
  • le aziende sanitarie locali;
  • le aziende ospedaliere;
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici universitari;
  • i presìdi di specialistica ambulatoriale;
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presìdi e le strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.

 

Sistema di interscambio

Le fatture che sono veicolate attraverso il sistema di interscambio (SdI) sono escluse dall’obbligo di comunicazione.

Come già detto, tale sistema consente già all’Amministrazione Finanziaria l’automatica acquisizione dei dati rilevanti contenuti nelle fatture trasmesse. E’ comunque ugualmente possibile per motivi di semplificazione delle operazioni effettuare la comunicazione dei dati per tutte le fatture emesse e ricevute comprendendo anche quelle trasmesse tramite il sistema.

 

Ricorda

A partire dal 2017, l’utilizzo del Sistema di Interscambio è stato esteso a tutti gli operatori e il formato della “FatturaPa” è stato aggiornato in modo da poter essere utilizzato sia per la fatturazione nei confronti della P.A., sia per la fatturazione elettronica fra “privati”.

 

Contenuto della comunicazione

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017 sono state definite le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Dovranno, in particolare, essere indicati con riferimento a ciascun documento:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario o committente;
  • la data del documento;
  • la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, qualora la cessione o prestazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (ovvero il motivo specifico per il quale non è applicata l’imposta).

 

Compilazione del file “Dati fattura”

Dal punto di vista tecnico, le informazioni da trasmettere sono contenute in un file denominato Dati fattura, in formato Xml.

Per le fatture emesse, l’Agenzia ha precisato che il dato Natura dell’operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione.

In questo caso non dovrà essere visualizzato il campo “Imposta” ma il campo “Natura” (corrispondente all’annotazione), con l’inserimento di una specifica codifica.

 

Codici da utilizzare

Operazioni

Codici

Escluse

N1 – escluse ex art. 15

Non soggette

N2 – non soggette

Non imponibili

N3 – non imponibile

Esenti

N4 – esente

Soggette al regime del margine

N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura

Soggette a inversione contabile/reverse charge

N6 – inversione contabile (reverse charge)

Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva

N7 – Iva assolta in altro Stato Ue

 

Per le fatture ricevute, il campo “Natura” può essere valorizzato con le codifiche utilizzate per le fatture emesse, con la differenza che nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione inversione contabile, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6”, vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

 

Campi detraibile e deducibile

Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura.

Tale indicazione facoltativa è riferita all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

 

Bolle doganali con dati esteri

Inizialmente l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che in mancanza dei dati del cedente sulla bolla doganale si sarebbero dovuti riportare i dati dell’ufficio doganale presso il quale la stessa era stata emessa.

La Risoluzione n. 87/E ha stabilito che le informazioni che identificano il fornitore extra-Ue sono da annotare nel registro degli acquisti, in considerazione del fatto che l’art. 25 del D.P.R. 633/1972 dispone, tra l’altro, che dalla registrazione devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti.

L’Agenzia ritiene che posto che i dati identificativi del cedente extra-UE devono essere indicati nel registro Iva acquisti, anche i campi “IdPaese” e “IdCodice” presenti nella comunicazione devono essere compilati.

Con riferimento esclusivo alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 è permesso di valorizzare, all’interno della sezione “Cedente Prestatore DTR”:

  • l’elemento informativo Id Fiscale IVA\Id Paese con la stringa “OO
  • l’elemento Id Fiscale IVA\Id Codice con una sequenza di undici “9”.

 

Fatture cointestate

Sempre la Risoluzione n. 87 del 2017 rammenta che non è possibile emettere fatture cointestate verso clienti soggetti passivi Iva.

Nel caso invece di cointestazione di fatture a soggetti privati, la compilazione degli identificativi fiscali si effettua riportando i dati di un solo cointestatario.

 

Variazione dei dati anagrafici

I campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti, potrebbero cambiare più volte, e per tale motivo non essere aggiornate tempestivamente.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la corretta compilazione della comunicazione è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture.

Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”.

Se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

 

Modalità di trasmissione dei dati

L’invio dei dati deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, ed in particolare esistono due diverse modalità:

  • invio dei dati analitici delle fatture, attraverso la predisposizione di un file (Possibilità ammessa per i soggetti che effettuano la trasmissione del file mediante la piattaforma Fatture e Corrispettivi).
  • invio delle fatture mediante il Sistema di Interscambio (in tal caso i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate).

 

Comunicazioni tramite “Fatture e Corrispettivi” delle Entrate

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture può essere effettuata direttamente dal contribuente, ovvero da un intermediario abilitato che potrà utilizzare le credenziali di Entratel, o da un soggetto incaricato ad operare in nome e per conto del soggetto passivo, che dovrà effettuare l’invio tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language) e affinché il suddetto file sia accettato dal sistema predisposto per la ricezione è necessaria una firma elettronica (qualificata o basata su certificati delle Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite il servizio “Fatture e Corrispettivi”, del sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

 

Nota bene

È possibile trasmettere all’interno di un unico file compresso in formato ZIP sia i file “Dati-Fatture” (in formato XML) sia i file contenenti la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva (in formato XML).

Dopo essere stato predisposto, il file deve essere firmato digitalmente utilizzando uno di questi tre sistemi alternativi:

  • con un certificato di firma qualificata rilasciato da un’autorità di certificazione riconosciuta;
  • con il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”;
  • con la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Al servizio Fatture e Corrispettivi è possibile accedere utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, Spid o una Cns registrata ai servizi telematici.

Collegandosi a Fatture e Corrispettivi (scelta: Dati Fatture), anche come intermediari fiscali, si possono caricare i dati delle fatture per singolo cliente/fornitore.

Il sistema è consequenziale, produce il file Xml sigillato e poi mediante il numero dell’invio (da conservare) produce il file Pdf di ricezione.

Per ogni cliente o fornitore si dovranno effettuare singoli invii telematici.

Le fasi di ogni singolo invio nell’area web Fatture e corrispettivi sono:

  • generazione del file;
  • verifica e conferma;
  • controlla;
  • sigilla;
  • invio.

 

Trasmissione automatica sul sistema di interscambio

Se le fatture vengono inviate o ricevute in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), i relativi dati vengono acquisiti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e il soggetto passivo Iva che invia e riceve le fatture esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, non è tenuto a inviare i medesimi dati nell’ambito del file “Dati Fatture”.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 1/E del 2017, se il soggetto Iva nel periodo di riferimento, (NO) abbia gestito solo una parte del flusso di fatturazione attivo o passivo mediante il Sistema di Interscambio, quest’ultimo può comunque decidere di effettuare la comunicazione periodica, riportando:

  • i soli dati delle fatture non veicolate sul SdI;
  • i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel periodo, comprese quelle veicolate mediante SdI.

 

Errori e ravvedimento

Per la trasmissione omessa o errata dei dati delle fatture nella comunicazione trimestrale è prevista una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre.

La sanzione è ridotta della metà (euro 1 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di euro 500) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto.

Non si applica l’istituto del cumulo giuridico e di conseguenza le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture devono sommarsi singolarmente.

La regolarizzazione può avvenire anche oltre il 15° giorno dal termine fissato e le sanzioni possono ridursi in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 (R.M. 87/E/2017).

L’Amministrazione finanziaria ha fornito delle precisazioni in merito alle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso in caso di tardiva trasmissione delle comunicazioni periodiche dei dati delle fatture.

E’ stato chiarito che:

  • se la comunicazione viene effettuata nei 15 giorni, la sanzione è quella dimezzata, ridotta da 1/9 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento;
  • il termine finale per computare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento è connesso a quello di presentazione della dichiarazione Iva.

 

Consultazione dei dati

Nella sezione Fatture e corrispettivi sono consultabili i dati trasmessi dai soggetti passivi Iva. La sezione è accessibile dallo stesso soggetto passivo, da un intermediario abilitato delegato, o da un incaricato che opera in nome e per conto del soggetto Iva o dell’intermediario delegato.

Nella suddetta area è possibile consultare:

  • i dati trasmessi dal soggetto passivo e quelli trasmessi dai suoi clienti e fornitori;
  • i riscontri effettuati dall’Agenzia delle Entrate;
  • le eventuali comunicazioni inviate dall’Agenzia in caso di divergenze fra i dati delle fatture e quelli derivanti dalle liquidazioni. In questa sezione, inoltre, vi sono le eventuali indicazioni per la regolarizzazione della posizione.

 

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016

Circolare Agenzia delle Entrate n.1 del 7 febbraio 2017

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 87 del 5 luglio 2017

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