Spese di rappresentanza in UNICO 2011 solo dopo un’attenta analisi della natura degli esborsi

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Con l’avvicinarsi della scadenza del 6 luglio, per i versamenti di Unico 2011, i soggetti interessati dagli studi di settore sono alle prese con gli ultimi calcoli per determinare correttamente l’ammontare delle deduzioni da Ires e Irap e delle detrazioni ai fini Iva in ordine ad alcune importanti categorie di spese.

Tra esse, quelle che attirano maggiormente l’attenzione dei contribuenti sono le spese di vitto, alloggio e rappresentanza sostenute in occasione delle trasferte dei dipendenti della società. Tali voci di costo devono, dunque, essere monitorate attentamente prima di essere riportate nel modello di dichiarazione, in quanto esistono dei differenti limiti di deduzione, che variano a seconda che si tratti di spese di vitto e alloggio (75%) oppure di spese di rappresentanza (soglie stabilite dal Dm 19 novembre 2008). Con la conseguenza che alla fine del test di verifica si potrà operare – all’interno del modello SC – un variazione in aumento del Rigo RF24 per l’intero loro importo e una variazione in diminuzione, del rigo RF43, per la sola quota deducibile.

Il Rigo RF24 si compone di tre colonne in cui si dovrà indicare: nella prima tutte le spese relative alle prestazioni alberghiere e a somministrazioni di bevande e alimenti, indipendentemente dal fatto che siano qualificate come spese di rappresentanza; nella seconda le spese di rappresentanza diverse da quelle di vitto e alloggio; nella terza colonna la somma dei due valori riportati separatamente. Più complessa è la compilazione del Rigo RF43, che si compone di quattro colonne. Per imputare correttamente in ogni colonna la quota di spese che potrà essere dedotta a seconda che si tratti di omaggi oppure costi per vitto e alloggio è necessario una verifica preliminare sula natura degli esborsi sostenuti dalle società.

Per ciò che riguarda le trasferte dei dipendenti si deve distinguere il caso delle trasferte all’interno del territorio nazionale e fuori di esso. Valgono in questo caso i limiti di spesa giornalieri dei 180,76 euro per le trasferte nell’ambito del territorio nazionale e dei 258,23 euro per le trasferte all’estero. Discorso a parte vale per gli amministratori delle società di persone: le spese di vitto e alloggio sono deducibili dal reddito nel limite del 75% del costo sostenuto e documentato se effettuate fuori dal comune dove ha sede la ditta, mentre per i soci le stesse spese divengono a tutti gli effetti spese di lavoro dipendente e come tali deducibili secondo diverse logiche.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 3 - Sulla trasferta del socio non c'è lo «sconto» pieno

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