Spaccio. La lieve entità può prevalere sulla recidiva

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La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, che incida, comunque, sul trattamento sanzionatorio, comporta una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato.

Dichiarazione di illegittimità della norma con rideterminazione della pena

E' quanto evidenziato dalle Sezioni unite penali di Cassazione, con informazione provvisoria n. 12 del 29 maggio 2014 pronunciata relativamente ad una questione sottopostagli riguardante gli effetti della sentenza della Consulta n. 251/2012 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 69, quarto comma del Codice penale nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'articolo 73, comma 5, del DPR n. 309/1990 (spaccio di lieve entità) sulla recidiva.

Nel rispondere affermativamente alla questione, la Corte ha anche precisato che, nella specie, il giudice dell'esecuzione, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza del fatto di lieve entità, dovrà tenere conto, ai fini della rideterminazione della pena, del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 di bocciatura del sistema “Fini-Giovanardi”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Piccoli spacciatori fuori cella - Ferrara

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