Sostegni bis, ok alla Camera. Novità su Lavoro ed esonero contributivo
Pubblicato il 14 luglio 2021
In questo articolo:
- NASpI e trattamento di mobilità in deroga
- Prestazioni integrative nel settore del trasporto aereo
- Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
- Trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo
- Disposizioni per il settore marittimo
- Lavoro a tempo determinato
- Contributi o indennità COVID-19 esentasse
- Decontribuzione per il settore creativo, culturale e dello spettacolo
- Verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti
- Misure in materia di tutela del lavoro
- DURC
- Previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo
- Dissesto INPGI
- Lavoro agricolo
- Trasporto marittimo e portuale
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Nella seduta di mercoledì 14 luglio l'Aula ha approvato il decreto "Sostegni bis" con 363 voti favorevoli, 9 contrari e 38 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Il provvedimento (C. 3132), nel corso del passaggio alla Camera dei deputati, aveva ampliato il proprio articolato finendo con l’inglobare anche le norme del decreto legge del 30 giugno 2021, n. 99 recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Analizziamo nel dettaglio le principali modifiche apportate al disegno di legge.
NASpI e trattamento di mobilità in deroga
L’articolo 38 prevede che, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3% dell’importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio. Dal 1° gennaio 2022 la riduzione torna ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi
Il ddl Sostegni bis aggiunge ora i commi 2-bis e 2-ter stanziano 500.000 euro, per il 2021, per non applicare, nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga, previste dalla L. n. 92/2012 nei casi di terza e quarta proroga.
Prestazioni integrative nel settore del trasporto aereo
All’articolo 40, contenente ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale, si introduce il comma 1–bis, con il quale si prevede che sono differiti al 31 luglio 2021 i termini di decadenza di 12 mesi, scaduti nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2021, per l’invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
Viene inserito l’articolo 40-bis (ex art. 4 del dl n. 99 del 2021) che prevede, per le imprese in particolari situazioni di crisi rappresentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria) per esaurimento dei limiti di durata.
Per il periodo di godimento dell’ammortizzatore sociale, possibile nel limite massimo di 13 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021 e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 351 milioni di euro per il 2021, è riconosciuto l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.
E’ precluso, per la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale). Alle preclusioni e sospensioni si applicano specifiche deroghe in caso di cessazione definitiva dell’attività dell'impresa, trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, accordo collettivo aziendale e di fallimento.
Trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo
Viene poi inserito l’articolo 41-ter che, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale Covid-19 e nel limite di spesa massimo di 12 mln di euro per il 2021, riconosce anche ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra l’integrazione economica prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale dall’art. 5, co. 1, del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 (istitutivo del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo del sistema aeroportuale).
A tali lavoratori spettano anche gli arretrati non erogati per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
La definizione delle modalità per l’erogazione dei suddetti trattamenti è demandata ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla conversione del decreto Sostegni bis.
Disposizioni per il settore marittimo
L’articolo 40-quater prevede che, fino al 31 dicembre 2021, ai lavoratori operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020 (e dipendenti da imprese autorizzate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti dall'Autorità di sistema portuale), sia riconosciuta, a domanda e in alternativa alla NASpI, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria.
Al lavoratore che opti per l'indennità è sospesa l'erogazione della NASpI fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa.
Lavoro a tempo determinato
Con il nuovo articolo 41-bis, si introduce una nuova condizione giustificatrice dei contratti a termine, in presenza della quale il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24 mesi.
La nuova causale, costituita dalle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali), si aggiunge alle altre causali legali previste dall’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 81/2015.
Si dispone inoltre che, per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applichi fino al 30 settembre 2022.
Contributi o indennità COVID-19 esentasse
Con l’aggiunta del comma 8-bis all’articolo 42, sono escluse dalla base imponibile delle imposte sui redditi i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Decontribuzione per il settore creativo, culturale e dello spettacolo
Lo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio viene esteso al settore creativo, culturale e dello spettacolo.
L’esonero relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati riguarda esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
L’esonero, riparametrato e applicato su base mensile è fruibile entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.
Verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti
Con un emendamento riformulato dalla Commissione a seguito dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato si prevede che, per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021.
La regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero e non spettanti.
Misure in materia di tutela del lavoro
Il nuovo articolo 50-bis (ex art. 4 del decreto legge n. 99 del 2021):
- prevede in via eccezionale, fino al 31 dicembre 2021, una proroga di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020;
- la possibilità di un ulteriore periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale, per un massimo di 17 settimane, nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili. L'ulteriore intervento è ammesso per il periodo 1° luglio 2021-31 ottobre 2021;
- preclude, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, fruito dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale). Alle preclusioni e sospensioni di cui sopra sono previste specifiche eccezioni;
- istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di determinati sussidi.
DURC
Viene inserito l’articolo 57-bis che estende l’efficacia temporale della lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
In particolare, la disposizione consente a cittadini ed imprese di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione relativi all’emergenza Covid, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.
L’applicazione della norma richiamata è prorogata sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID” (fino al 31 dicembre 2021).
Previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo
L’articolo 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento: alla indennità di malattia (commi 1 e 2), all’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), alla tutela e al sostegno della genitorialità (comma 6), alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), ai contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), all’adeguamento dell’elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20).
Con le modifiche apportate in sede di conversione si prevede che, dal 1° gennaio 2022, l’'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sia estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Inoltre, dalla data di entrata in vigore della disposizione, il personale orchestrale delle fondazioni lirico sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) riconosciuta dal 1° gennaio 2022 per la disoccupazione involontaria, erogata dall’INPS, non” concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Dissesto INPGI
Differito dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 i termini temporali per il processo di riequilibro finanziario dell’INPGI, al fine di consentire i necessari approfondimenti, che saranno svolti da una commissione tecnica composta da rappresentanti del Ministero del lavoro, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria, del Ministero dell’economia e delle finanze, di INPS e di INPGI.
La Commissione concluderà i lavori entro il 20 ottobre 2021 (articolo 67)
Lavoro agricolo
L’articolo 68, come modificato dal ddl di conversione, proroga fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza, la possibilità (riconosciuta dall’art. 94 del D.L. 34/2020) per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASpI e di DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici.
La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente.
Trasporto marittimo e portuale
Con una un’interpretazione autentica dell’articolo 199, lettera b) del decreto Rilancio, che dispone che le autorità di sistema portuale possano erogare un contributo a beneficio del soggetto fornitore di lavoro portuale per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, si prevede che per “ciascun lavoratore” debba intendersi ogni lavoratore con contratto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, stagionale o part time) o con contratto di somministrazione (articolo 73)
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