Esecuzioni immobiliari e copie esecutive telematiche da Dl Ristori
Pubblicato il 21 dicembre 2020
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Tra le novità contenute nel testo del “Dl Ristori omnibus” - definitivamente convertito in legge e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - sono ricomprese anche misure per quel che riguarda la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, la proroga delle disposizioni emergenziali Giustizia e la copia esecutiva telematica.
Sospensione procedure esecutive immobiliari, proroga
In particolare, con una modifica introdotta nel corso dell'esame in Senato, è stata disposta la proroga, al 31 dicembre 2020, della sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
Viene stabilita, inoltre, l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Copia esecutiva telematica di titoli giudiziali
Tra le ulteriori novità, si segnala l’introduzione - accolta con particolare soddisfazione dall’Organismo Congressuale Forense per come si legge in una nota del 19 dicembre – della possibilità di estrarre la copia esecutiva telematica dei titoli giudiziali.
Si prevede, in particolare, che la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile possa essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.
Giustizia, disposizioni emergenziali
In tema di Giustizia, si segnala che sono state prolungate fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni relative alle attività giurisdizionali della fase emergenziale Coronavirus.
E’ stata prevista, altresì, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza deve essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati.
Sancita anche una sospensione, di massimo sessanta giorni, del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.
A seguire, sono estese le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati ed è stato differito, altresì, il termine del 31 gennaio 2021 per i permessi premio concessi anche in deroga al limiti temporali previsti.
Per finire, si rammentano le disposizioni del Dl 137/2020 con cui è stato semplificato l'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori e quelle che hanno disposto il riconoscimento, per i magistrati onorari in servizio, della corresponsione dell'indennità di udienza anche qualora quest’ultima si svolga con trattazione scritta.
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