Sorveglianza sanitaria: quali visite mediche sono obbligatorie?

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Sorveglianza sanitaria: quali visite mediche sono obbligatorie?

Il DDL Lavoro (A. C. 1532-bis,) recante "Disposizioni in materia di lavoro", all’esame della Commissione lavoro della Camera dei deputati, modifica le norme del T.U della sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

In particolare, ad essere oggetto di ritocco è l’articolo 41 del citato T.U. che pone le basi della cd. sorveglianza sanitaria.

Rinviando per le novità del DDL lavoro, come emendato dalla Commissione lavoro, a quanto già in precedenza pubblicato, focalizziamo l’attenzione in questa sede sulle previsioni dell’articolo 41 e sugli obblighi. a carico del datore di lavoro e del medico competente, in relazione alle visite mediche del lavoratore.

Definizione di sorveglianza sanitaria

Il legilslatore definisce la sorveglianza sanitaria l’insieme degli atti medici posti in essere a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,  in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (articolo 2, al comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).

Obiettivo della sorveglianza sanitaria è pertanto valutare le condizioni psicofisiche del lavoratore e monitorarle nel tempo.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In cosa consiste la sorveglianza sanitaria

Gli atti medici della sorveglianza sanitaria consistono in visite mediche che il medico competente effettua al fine di verificare lo stato di salute dei lavoratori e l'idoneità alla mansione specifica a cui gli stessi sono adibiti.

Più nel dettaglio, si tratta della:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, stabilisce il legislatore, se non altrimenti prevista, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva (non obbligatoria, ma effetuata a discrezione del datore di lavoro);
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

NOTA BENE: Tutele specifiche sono previste per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute o iscritti nel registro di esposizione (art. 243 del D.Lgs. 81/2008).

Le visite mediche possono comprendere, a cura e spese del datore di lavoro, gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Inoltre le visite mediche, fatta eccezione per quelle svolte a richiesta del lavoratore o alla cessazione del rapporto di lavoro, possono essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

ATTENZIONE: Solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione (Ministero del lavoro, Interpello 6 febbraio 2024, n. 1).

Visite mediche vietate

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare:

  • lo stato di gravidanza della lavoratrice;
  • in tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente

Modalità di svolgimento delle visite mediche

Il datore di lavoro è tenuto a inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e a richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi a suo carico.

Il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica.

I controlli sanitari devono essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento (Ministero del lavoro, Interpello 6 ottobre 2014, n. 18).

I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (Ministero del lavoro, Interpello 25 ottobre 2016, n. 14).

Visite mediche periodiche e assunzioni successive

Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 2, lett. b), del D.lgs. 81/2008) e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente (Ministero del lavoro, Interpello 24 ottobre 2013, n. 8).

Cartella sanitaria e di rischio

Si ricorda infine che gli esiti delle visite mediche rientranti nella sorveglianza sanitaria sono riportati, dal medico competente, nella cartella sanitaria e di rischio, che lo stesso è tenuto ad aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a visita medica.

La cartella sanitaria e di rischio può essere conservata in forma cartacea o digitale e da essa può accedere solo il medico competetente e il lavoratore.

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