Società in amministrazione straordinaria: esenzione IMU esclusa

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Società in amministrazione straordinaria: esenzione IMU esclusa

Esclusa l’estensione dell’esenzione IMU per gli immobili delle imprese in amministrazione straordinaria: la Cassazione ribadisce i limiti delle agevolazioni tributarie.

IMU: esenzione esclusa per le società in amministrazione straordinaria

Con la sentenza n. 14026, depositata il 26 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha ribadito che l’Imposta Municipale Unica (IMU) è dovuta anche durante l'amministrazione straordinaria, escludendo che le imprese ammesse a tale procedura concorsuale possano beneficiare del regime agevolato previsto per la liquidazione coatta amministrativa.

Il caso  

Una società in amministrazione straordinaria aveva impugnato gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Roma per gli anni 2012 e 2013, sostenendo che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 504/1992, l’imposta non fosse dovuta nel periodo di vigenza della procedura medesima. Il Comune ha resistito al ricorso, affermando che il beneficio previsto dalla norma citata è applicabile solo alle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

La decisione della Corte  

La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, affermando che:

  • l’amministrazione straordinaria non costituisce una procedura concorsuale liquidatoria assimilabile alla liquidazione coatta amministrativa, bensì ha natura conservativa e finalità di prosecuzione dell’attività d’impresa.

  • non sussiste un’espressa previsione normativa che consenta di estendere in via interpretativa il regime agevolativo IMU alle società in amministrazione straordinaria.

  • le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente a situazioni non contemplate dal legislatore.

Principio affermato  

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

"la presentazione della dichiarazione di successione correlata alla chiamata all'eredità divenuta tamquam non esset non fa sorgere ex se l'obbligo tributario (v. Cass. n. 8053/2017) né nelle ipotesi di rinuncia all'eredità (v. Cass. n. 22017/2016; Cass. n. 868/2018; Cass. n. 5777/2023) né in quelle in cui il testatore abbia revocato espressamente, le precedenti disposizioni testamentarie con il successivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio, ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, ne fa perdere in via retroattiva- ovvero dalla data dell'apertura della successione il valore di fatto giuridico (negoziale)".

Il beneficio di cui all’art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 504/1992, in altri termini, non si estende alle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali rimane ferma la debenza dell’IMU anche nel periodo di vigenza della procedura.

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