Società tra professionisti dal 21 aprile. Sezione speciale di Albi e Registri appositamente istituiti

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La Legge di stabilità n. 183 del 2011, ha istituito la Società tra Professionisti (in acronimo, Stp), che – definita società con oggetto l'esercizio di una o più attività per la quale è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico - nell’ottica dello sviluppo economico europeo, garantirà migliore occasione di concorrenza che un singolo professionista.

Nella Legge n. 183/2011 è, pure, stabilita la disciplina base che ne regola la vita nel nostro ordinamento. L’articolo interessato è il 10 (come modificato ed integrato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - cosiddetto “delle liberalizzazioni” - convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Contiene commi che stabiliscono requisiti, limiti, esclusioni.

ATTENZIONE: la nuova forma di aggregazione tra professionisti non sostituirà le già esistenti, ma le affiancherà. I professionisti potranno, dunque, valutare la convenienza di una Stp rispetto alle strutture già a disposizione dei professionisti intenzionati a lavorare insieme (una forma tipica sono le associazioni professionali).

Di seguito una porzione di testo dell’articolo di Legge ora ricordato.

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LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

Articolo 10 - Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

Comma 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

(…)

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente.

Comma 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Comma 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

Comma 10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

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Quanto sopra premesso, il 6 aprile 2013 è apparso in “Gazzetta Ufficiale” n. 81 un Decreto, il n. 34 dell’8 febbraio 2013, emanato dal ministero della Giustizia, contenente il regolamento per le Società tra Professionisti, con entrata in vigore dal 21 aprile 2013.

AMBITO SOGGETTIVO.

Nel Dm Giustizia n. 34/2013, come anticipato più sopra, è scritto che i professionisti già aggregati in altre forme (come le associazioni professionali) potranno decidere se trasformare la loro organizzazione in Stp, che può essere una società di persone, una società di capitali (anche Srl semplificata) o una cooperativa con perlomeno tre soci.

Sino a 35 anni, si può dar vita ad Srl semplificate, che richiedono un capitale sociale da 1 a 10mila euro.

E’ ammessa, infine, anche la società multidisciplinare, vale a dire quella costituita per l’esercizio di più attività professionali.

ESCLUSIONI.

Sono, diversamente, escluse le categorie degli avvocati e dei notai.

Si segnala, per quanto riguarda i notai, che nella relazione accompagnatoria al decreto ministeriale viene espressamente riferito come lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non possa comunque costituire oggetto di attività in forma societaria.

Relativamente agli avvocati, si resta invece in attesa dell’emanazione della disciplina speciale ai sensi di quanto sancito dall’articolo 5, comma 2 della Legge di riforma forense (n. 247/12), contenente la delega al Governo per emanare un decreto che contempli la possibilità di esercizio della professione forense in forma societaria (società di persone, società di capitali o società cooperative), cui potranno, però, partecipare solo avvocati iscritti all'Albo. Con riferimento alla fattispecie associativa, le norme del nuovo ordinamento forense prevedono che l'associazione tra avvocati possa annoverare tra gli associati anche altri liberi professionisti, che dovranno essere, tuttavia, individuati con regolamento del Ministro della giustizia; inoltre, l’avvocato potrà, a sua volta, partecipare ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

Tornando alle previsioni del Dm Giustizia n. 34/2013, veniamo a conoscenza della circostanza che accanto al professionista iscritto ad Ordini o Collegi, anche in sezioni diverse, può far parte della Stp un socio investitore, con requisiti di onorabilità ed altri (legati alla necessità dell’assenza di misure di prevenzione e di condanne penali, come pure alla cancellazione da un albo per motivi disciplinari), chiesti per l'iscrizione all'albo di riferimento, ma il capitale sociale deve essere in possesso del professionista per i due terzi e ogni socio, per lo meno il professionista, può partecipare a una sola società.

Sono anche ammessi a costituire le nuove società, i cittadini degli Stati membri dell'Ue con titolo di studio che abilita all'esercizio della professione.

ISCRIZIONE.

Ai fini dell’iscrizione (articolo 8 del decreto), due sono i vincoli di legge da rispettare:

1. essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di commercio;

2. essere iscritti in una sezione ad hoc dell'Albo o del Registro tenuto dall'Ordine o dal Collegio al quale appartengono i soci professionisti. Ma, attenzione: se la società è multidisciplinare, può essere individuata quella prevalente, altrimenti la Stp deve essere iscritta a tutti gli Albi o i Registri ai quali appartengono i soci professionisti.

CIASCUN SOCIO PROFESSIONISTA PUO’ PARTECIPARE AD UNA SOLA STP. UNO SPIRAGLIO LEGISLATIVO RESTA PER I SOCI INVESTITORI, POICHE’ IL DECRETO LASCIA POSSIBILE INTERPRETARE L’APPLICABILITA’ DEL VINCOLO AI SOCI DI CAPITALI. 

Al momento del primo contatto, sono precisi gli obblighi di informazione al cliente, provati con atto scritto. Riguardano:

a. il diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti nel frattempo scelti;

b. la possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;

c. l'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

Occorrerà, inoltre, fornire l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, e l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

RESPONSABILITA’ individuale e societaria.

Quanto ai temi disciplinari, la Stp risponderà disciplinarmente secondo le regole deontologiche dell’Ordine professionale cui essa risulti iscritta, ferma restando la responsabilità disciplinare individuale del socio professionista, secondo le regole deontologiche dell’Ordine professionale cui egli appartiene.

Ci soffermiamo su un interrogativo. La appena citata é una previsione lineare, che tuttavia non lo è più nel caso delle società multidisciplinari, costituite come detto per esercitare diverse attività professionali cui possono, quindi, partecipare professionisti iscritti ad Ordini o Collegi differenti.

E’ disposto che questa società debba essere iscritta nell’Albo o nel Registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività “prevalente” come individuata nello Statuto o nell’atto costitutivo. Pertanto, la Stp risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine o Collegio dell’attività prevalente. Se essa, però, è formata da due diversi professionisti, mettiamo un commercialista ed un ingegnere, con attività prevalente di ingegneria, dunque iscritta all’Albo degli ingegneri, e viola una norma deontologica dell’ordine dei commercialisti?

In questo caso, stando così le norme e ferma restando la responsabilità personale del commercialista, la Stp non potrebbe essere chiamata a rispondere della violazione.

In conclusione, il Dm Giustizia n. 34/2013 non fa cenno ai profili fiscali e contributivi associati alle nuove Società tra professionisti, non avendone fatto menzione prima di esso la Legge n. 183 del 2011.

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QUADRO delle NORME 

Legge di stabilità n. 183 del 2011.
Decreto-legge n. 1 del 2012.
Legge n. 27 del 2012.
Ministero della Giustizia - Decreto n. 34 del 2013.
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