Smart working e diritto alla disconnessione del lavoratore

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Smart working e diritto alla disconnessione del lavoratore

Dal 13 maggio 2021 è in vigore la legge 6 maggio 2021, n. 61, di conversione in legge, con modificazioni, del cd. decreto Covid. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, con una modifica introdotta nel corso dell'iter parlamentare, vede ufficializzato il cd. diritto alla disconnessione nello smart working.

Ecco in cosa consiste tale diritto, funzionale a garantire l’equilibrio tra vita privata e vita professionale e cosa prevede la nuova disposizione.

Diritto alla disconnessione e Jobs Act autonomi

Il diritto alla disconnessione, nella sua generale accezione, è il diritto del lavoratore di scollegarsi dalle strumentazioni tecnologiche utilizzate per lo svolgimento della prestazione da remoto.

La legge 22 maggio 2017, n. 81, nota come Jobs Act autonomi, all'art. 19, nel definire i contenuti dell'accordo individuale da stipulare tra le parti, prevede che lo stesso debba contenere anche la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Pertanto la disciplina del diritto di disconnettersi dal lavoro e di non essere raggiungibili al di fuori dell’orario lavorativo trova oggi la sua disciplina specifica nell'ambito della negoziazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

Cosa prevede il decreto Covid convertito in legge

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni, con legge 6 maggio 2021, n. 61, all'articolo 2, comma 1-ter, fornisce una definizione del diritto alla disconnessione nel lavoro agile.

Viene difatti riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile "il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati".

Con la dichiarazione formale del diritto alla disconnessione si ribadisce quindi la necessità di una regolazione normativa dello stesso tra azienda e dipendente, che, in sede negoziale, potranno concordare eventuali periodi di reperibilità al di fuori del normale orario lavorativo.

Lo stesso comma 1-ter, nel ribadire la finalità del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, afferma che lo stesso non debba avere nessuna ripercussione negativa sul rapporto di lavoro o sul trattamento retributivo del lavoratore.

Per il pubblico impiego resta ferma la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.

Accordo individuale non necessario fino al 31 luglio 2021

Si fa presente che il decreto Riaperture (art. 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) ha esteso fino al 31 luglio 2021 la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo smart working per ogni rapporto di lavoro subordinato e senza bisogno di stipulare un accordo individuale con i lavoratori, assolvendo telematicamente gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche secondo la documentazione fornita dall'INAIL.

Sempre fino al 31 luglio è attiva la procedura semplificata di comunicazione del Ministero del lavoro.

La proposta di direttiva UE

Sul diritto alla disconnessione va da ultimo ricordata la risoluzione del Parlamento Europeo del 21 gennaio 2021, recante raccomandazioni per l'emanazione di una direttiva europea.

Il Parlamento UE ha chiesto alla Commissione europea di proporre una direttiva che permetta ai lavoratori di disconnettersi al di fuori dell’orario lavorativo senza conseguenze e che stabilisca degli standard di base da rispettare per il lavoro da remoto.

La direttiva proposta definisce "disconnessione" il mancato esercizio di attività o comunicazioni lavorative per mezzo di strumenti digitali, direttamente o indirettamente, al di fuori dell'orario di lavoro.

Viene chiesto agli Stati membri che garantiscano, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato, le modalità pratiche per scollegarsi dagli strumenti digitali a scopi lavorativi, compreso qualsiasi strumento di monitoraggio legato al lavoro nonchè i criteri per stabilire le modalità di calcolo della compensazione per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro.

I datori di lavoro devono essere obbligati a fornire per iscritto a ciascun lavoratore informazioni chiare, sufficienti ed adeguate sul diritto alla disconnessione.

Devono inoltre essere previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali.

La disciplina del diritto alla disconnessione deve applicarsi a tutti i settori, sia pubblici che privati e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status e dalle loro modalità di lavoro.

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