Sisma, il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 16 maggio 2018
Pubblicato il 20 dicembre 2017
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L’INAIL, con circolare n. 53 del 19 dicembre 2017, ha comunicato che il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per il sisma, deve essere effettuato entro il 16 maggio 2018.
Entro la medesima data, vanno riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.
I soggetti beneficiari della sospensione che intendono effettuare i versamenti in forma rateale fino a un massimo di ventiquattro rate dovranno presentare apposita domanda alla Sede INAIL competente.
Ricorda l’Istituto che in caso di pagamento rateale:
- l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro;
- la prima rata deve essere versata entro il 16 maggio 2018 ed i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese.
Durc On Line e Durc di congruità
La circolare rappresenta, altresì, l'occasione per l’Istituto per chiarire che il Durc On Line ed il Durc di congruità sono due documenti differenti aventi finalità diverse.
Il Durc On Line verifica la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili; il Durc di congruità certifica la congruità dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili territorialmente competenti.
- eDotto.com – Edicola del 5 luglio 2017 – Sospensione premi assicurativi per il sisma di gennaio 2017 – Schiavone
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