Sisma 2016, modalità di erogazione dei contributi INAIL
Pubblicato il 10 febbraio 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il 9 febbraio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 33 l’ordinanza 9 maggio 2020 del Commissario straordinario del Governo che, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, stabilisce nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi INAIL in conto capitale per la messa in sicurezza di immobili produttivi.
La domanda di contributo, in particolare, deve essere presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e deve contenere in allegato un'attestazione di agibilità rilasciata dal tecnico incaricato o altra documentazione che attesti l'utilizzabilità dell'immobile.
Sisma 2016, interventi richiedibili
Il contributo può essere richiesto a sostegno dei seguenti interventi, volti:
- a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma;
- al contenimento del contagio da COVID-19, nei cantieri ubicati all'interno delle aree interessate dal sisma.
Sisma 2016, risorse stanziate
Le risorse stanziate sono state distribuite, in considerazione dell'entità dei danni subiti da ciascuna regione, nel seguente modo:
- 3.000.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Abruzzo;
- 4.200.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Lazio;
- 4.200.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Umbria;
- 18.600.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Marche.
Sisma 2016, soggetti beneficiari
Possono richiedere i contributi tutte le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, per interventi di rafforzamento locale e messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti di edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva.
Sisma 2016, spese ammesse
Sono ammesse a contributo le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, le indagini e, ove previsto, di collaudo e ogni altra attività tecnica necessaria per la realizzazione dell'intervento nonché le spese di gestione della domanda di contributo.
Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
- interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui si esercita l'attività lavorativa;
- acquisto di beni usati;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e pezzi d'opera;
- costi del personale interno;
- spese generali;
- spese amministrative e di gestione.
Sisma 2016, concessione del contributo
L'agevolazione consiste in un doppio contributo corrispondente:
- all'80% della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria, nel caso di messa in sicurezza dei lavoratori nelle aziende. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di complessivi euro 100.000 per ciascun beneficiario, anche nel caso di interventi su più immobili o nel caso di presentazione di domande riguardanti più interventi;
- al 100% della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria, per il contenimento del Covid-19. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di complessivi euro 10.000 per ciascun beneficiario.
Il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, se recuperabile, oltre a bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.).
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: