Sisma Centro Italia, riduzione contributiva subordinata al “de minimis”
Pubblicato il 14 gennaio 2020
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A causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. n. 111/2019 (cd. “Decreto clima”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2019 – e in vigore dal giorno successivo – ha disposto che il versamento delle ritenute fiscali sospese può essere effettuato in due modi:
- in unica soluzione, entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, nel limite del 40% degli importi dovuti.
Il riconoscimento della riduzione dell’onere contributivo, però, è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” e, limitatamente alla misura eccedente, alla previa dimostrazione, sulla base di apposita certificazione, del danno subito come conseguenza diretta del sisma.
Dunque, con il messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del regolamento in materia di aiuti “de minimis”, nonché le nuove modalità per la ripresa dei versamenti contributivi sospesi.
Sisma Centro Italia, obbligo di registrazione sul RNA
Innanzitutto, precisa il documento di prassi, la riduzione contributiva alla misura del 40% del dovuto, applicata sulla quota a carico del lavoratore, del collaboratore o dell’associato in partecipazione, non costituisce aiuto di stato alle imprese e, pertanto, non è soggetta all’osservanza delle regole in materia di “de minimis” previste dai regolamenti comunitari di settore, né a quelle riferite agli aiuti esenti da notifica e, come tale, può essere fruita senza le limitazioni previste.
Al contrario, l’agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro può essere riconosciuta soltanto all’esito degli obblighi di registrazione sul “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” (RNA), finalizzata all’accertamento della compatibilità dell’aiuto con i regolamenti comunitari in materia di concorrenza.
Sisma Centro Italia, modalità di versamento dei contributi sospesi
I contributi sospesi devono essere versati, entro i suddetti termini, tramite modello F24, compilando la “Sezione INPS” nel seguente modo:
- “codice sede”, indicare il codice della Sede INPS territorialmente competente;
- “causale contributo”, codice “DSOS”;
- “matricola INPS”, indicare la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964);
- “periodo dal” e “periodo al”, indicare i mesi e l’anno in cui i contributi sono stati sospesi;
- “importi a debito versati”, indicare l’importo da corrispondere.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N964” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a:
- un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello F24;
- un credito a favore dell’azienda ovvero a un "saldo pari a zero".
- edotto.com – Edicola del 21 ottobre 2019 - Decreto clima, nuove regole per la ripresa dei versamenti assicurativi – Bonaddio
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