Sicurezza sul lavoro, più organizzazione

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Con l’approvazione, lo scorso aprile, del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), ancora di più dell’abrogato Dlgs 626/94, si valorizza l’organizzazione aziendale come fattore chiave per il miglioramento delle condizioni di sicurezza in azienda. All’articolo 30, infatti, si introduce una vera e propri novità rispetto al passato: il “modello di organizzazione e di gestione” in materia di salute e di sicurezza. Si richiede cioè la progettazione da parte del datore di lavoro della struttura organizzativa per la tutela della salute composta, in relazione alla complessità dell’azienda, da alcune figure professionali: dirigente, preposto, responsabile e addetti del Spp, medico competente, addetti a vari servizi e lavoratori. A questa struttura “ordinaria” il datore di lavoro può prevedere altri ruoli, come i progettisti del luogo di lavoro, i fornitori di attrezzature, i dispositivi di protezione individuale e di impianti, eccetera. Nel caso di cantieri temporanei o mobili la struttura si deve arricchire di altre figure sempre preposte al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori. Compito del datore di lavoro è quello di riempire le “caselle” dell’organigramma, individuando le persone, scelte in base alle loro competenze e dotate degli adeguati poteri, che andranno a costituire la struttura. In azienda cioè deve formarsi un organico quadro di “deleghe di funzioni” che formalizzano il ruolo che ciascuno deve svolgere. Lo scopo di tale struttura organizzativa è quello di elaborare un programma di misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. L’obiettivo specifico è di prevenire l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro.
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