Sicurezza sul lavoro, la violazione sussiste anche se non sistematica

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Sicurezza sul lavoro, la violazione sussiste anche se non sistematica

Non è necessaria una violazione sistematica dei presidi di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 per configurare la responsabilità dell’ente, essendo sufficiente anche un episodio isolato.

In tal senso si è espressa la quarta sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 26293 del 4 luglio 2024, respingendo il ricorso di una società edile avverso la condanna alla sanzione amministrativa per il reato di lesioni colpose aggravato dal mancato rispetto della normativa anti infortunistica.

Vediamo di seguito di che si tratta.

Il contesto normativo: il decreto legislativo n. 231/2001

Il decreto legislativo n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da parte di persone fisiche che operano per conto dell'ente stesso.

La responsabilità degli enti non è peraltro illimitata, ma si applica solo a determinate tipologie di reati che il legislatore ha individuato in modo specifico: tra questi reati rientrano quelli contro la pubblica amministrazione, i reati societari, quelli in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale, fino ad arrivare a delitti di corruzione e frode.

Tra le disposizioni più rilevanti per quanto riguarda la responsabilità degli enti in materia di sicurezza sul lavoro, l’articolo 25 septies disciplina la loro responsabilità in caso di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro.

Secondo il principio delineato nell’articolo, dunque, l’ente può essere ritenuto responsabile se dal comportamento negligente o colposo di un proprio rappresentante o dipendente derivi un evento lesivo a danno di un lavoratore.

Ad esempio, se un dipendente non adeguatamente formato subisce un incidente grave durante lo svolgimento di un’attività pericolosa, l'ente può essere chiamato a rispondere sia sul piano civile che su quello penale, oltre a subire le sanzioni amministrative previste dalla normativa.

Per configurare la responsabilità dell’ente, non è peraltro necessario che l’incidente sia avvenuto per una deliberata volontà di arrecare danno al lavoratore: è sufficiente che l’azienda non abbia rispettato le norme di sicurezza, adottando una condotta negligente, imprudente o comunque inadeguata rispetto ai rischi prevedibili.

Inoltre, l’ente può essere ritenuto responsabile anche nel caso in cui l’incidente sia avvenuto per una singola violazione della normativa antinfortunistica, senza che vi sia una sistematica omissione o violazione delle norme.

Una delle chiavi di volta del sistema delineato dal decreto legislativo n. 231/2001 è la possibilità per l'ente di evitare la responsabilità se dimostra di aver adottato e attuato un modello organizzativo efficace ed idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Questo modello deve prevedere misure specifiche per il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, come la formazione adeguata del personale, l’implementazione di sistemi di prevenzione e controllo dei rischi, e la nomina di organismi interni deputati alla vigilanza sul rispetto delle norme.

I fatti: infortunio del lavoratore e mancato rispetto delle norme di sicurezza

Il contesto dell'infortunio

L'incidente che ha coinvolto il lavoratore si è verificato quando il dipendente, con qualifica di saldatore, è stato incaricato di svolgere attività al di fuori delle proprie competenze.

Su indicazione del capo officina, il lavoratore è stato invitato infatti a eseguire la pulizia di una grondaia sul tetto del capannone aziendale e a chiudere alcune crepe per evitare infiltrazioni di acqua.

Nonostante il rifiuto iniziale del dipendente, che aveva giustamente sollevato obiezioni relative all'eccentricità di tali mansioni rispetto al proprio profilo professionale e alle condizioni di sicurezza del luogo, il datore di lavoro lo ha convinto a proseguire con l’attività.

Durante l'esecuzione del lavoro il lavoratore è salito sul tetto senza disporre di alcun dispositivo di protezione individuale (DPI) adeguato, come richiesto dalle normative vigenti.

L'assenza di ringhiere, parapetti o sistemi di ancoraggio ha esposto infatti il dipendente a un elevato rischio di caduta, che si è poi effettivamente concretizzato; il lavoratore, scivolato e privo di casco, è caduto da un’altezza di circa dieci metri, riportando gravi lesioni.

Violazioni della normativa antinfortunistica

L'infortunio subito dal lavoratore è il risultato di una serie di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008), e in particolare delle disposizioni relative al lavoro in quota.

L’azienda avrebbe dovuto infatti garantire al dipendente sia una formazione adeguata sia l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale idonei per evitare situazioni di pericolo.

Le principali violazioni riscontrate nel caso specifico includono:

  • mancanza di parapetti e sistemi di ancoraggio: il lavoratore si trovava a operare su un tetto senza la presenza di parapetti o di linee vita, che avrebbero garantito la protezione contro le cadute. L’assenza di questi sistemi ha violato gli articoli 115 e 140 del decreto legislativo n. 81/2008, che obbligano il datore di lavoro a installare dispositivi di protezione collettiva per i lavori in quota;
  • assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI): il lavoratore non indossava il casco né era dotato di imbracature o cinture di sicurezza, strumenti obbligatori per chi svolge attività a una certa altezza;
  • formazione inadeguata: il dipendente non era stato adeguatamente formato per eseguire lavori in quota o attività che richiedono misure specifiche di sicurezza. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire una formazione continua e specifica per i rischi connessi alle mansioni dei dipendenti. Nel caso di specie, l’assenza di un’adeguata formazione ha esposto il lavoratore a rischi evitabili, aggravando la responsabilità dell'ente;
  • organizzazione aziendale inefficiente: l'evento evidenzia anche una mancanza di coordinamento nell'organizzazione del lavoro, poiché l’azienda ha affidato compiti pericolosi a personale non qualificato, senza adottare le misure preventive necessarie.

Mansioni non conformi alle qualifiche del lavoratore

Un ulteriore aspetto critico riguarda la discrepanza tra le mansioni effettivamente assegnate al lavoratore e quelle previste dal contratto di lavoro.

Il dipendente, con qualifica di saldatore, è stato incaricato di svolgere lavori di manutenzione e pulizia su un tetto, operazioni che richiedono competenze specifiche in materia di sicurezza sul lavoro e una formazione adeguata per il lavoro in quota.

Tale attività esula chiaramente dalle mansioni tipiche di un saldatore e richiede una preparazione specifica e l'uso di dispositivi di sicurezza appropriati, che il lavoratore non possedeva.

Questa scelta organizzativa, motivata probabilmente da esigenze di risparmio sui costi, ha esposto l’azienda a una significativa responsabilità, in quanto è stato dimostrato che la decisione di assegnare mansioni inadeguate ha portato al verificarsi dell'infortunio.

La difesa della società

Nel caso in esame, la difesa della società ha avanzato diverse argomentazioni per contestare la condanna per lesioni personali colpose e la relativa responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

In particolare, sono stati evidenziati due aspetti fondamentali:

  • l’assenza di un vantaggio economico significativo derivante dalla presunta violazione delle norme antinfortunistiche;
  • la casualità dell'evento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, secondo quanto argomentato dalla società l'attività svolta dal dipendente sul tetto del capannone, ossia la pulizia della grondaia e la chiusura di crepe, non rientrava tra le mansioni tipiche previste dall’impresa.

In particolare, si è sottolineato che il tetto era del tipo auto-pulente e che quindi l’intervento non era strettamente necessario; di conseguenza, la società non avrebbe beneficiato in termini di risparmio economico o aumento di produttività dall’assegnazione di tale lavoro al dipendente.

La difesa ha inoltre evidenziato che il lavoratore in questione non era stato incaricato di svolgere la pulizia del tetto nella sua interezza, ma solo di disostruire la grondaia in una zona del capannone che, secondo quanto dichiarato, era protetta e sicura.

Perciò, prosegue la linea difensiva, l'infortunio è stato il risultato di un’iniziativa estemporanea e non programmata e non di una decisione consapevole e reiterata dell’azienda di violare le norme di sicurezza.

Un altro punto di difesa riguardava la formazione del personale.

La società ha affermato che i lavoratori avevano ricevuto una formazione adeguata per le mansioni loro assegnate, e che l’incidente era avvenuto a causa di un compito straordinario, che non rientrava nelle normali attività previste dal contratto del dipendente.

In questa prospettiva, la difesa ha sostenuto che la responsabilità dell'ente non poteva configurarsi in assenza di una sistematica violazione delle norme di sicurezza e di un effettivo vantaggio economico derivante da tali condotte.

Perché il ricorso è stato rigettato

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26293 del 4 luglio 2024, ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa, ritenendo le argomentazioni avanzate insufficienti a escludere la responsabilità dell’ente.

Il giudizio della Corte si è basato principalmente sui criteri di imputazione oggettiva della responsabilità, stabiliti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2001, ossia l’interesse e il vantaggio derivanti dalla condotta illecita.

E’ stato infatti sottolineato che l'interesse e il vantaggio dell'ente non devono necessariamente tradursi in un risparmio economico immediato e tangibile ma possono essere valutati anche in termini di risparmio sui costi di sicurezza, aumento della produttività o velocizzazione dei processi aziendali.

Nel caso in esame, l'azienda aveva omesso di predisporre adeguati presidi di sicurezza per il lavoro in quota, come parapetti, ringhiere e sistemi di ancoraggio, esponendo così il lavoratore a rischi evitabili; la mancata adozione di queste misure preventive ha comportato un vantaggio economico per l'ente, in quanto ha ridotto i tempi di manutenzione e ha evitato l’impiego di maestranze specializzate, con conseguente risparmio di costi.

La Corte ha respinto poi l’argomento relativo alla casualità dell’evento e ha chiarito che la responsabilità dell’ente può essere configurata anche in presenza di un singolo episodio di violazione delle norme di sicurezza, senza necessità di dimostrare una condotta sistematica o reiterata.

Nel caso specifico, la decisione di far eseguire il lavoro a un dipendente non qualificato per operare in quota e privo di dispositivi di protezione individuale ha portato a un incidente grave, che avrebbe potuto essere evitato con l’adozione delle misure previste dalla legge.

In merito alla formazione del personale, la Corte ha ritenuto che l'ente non avesse fornito una preparazione adeguata per le mansioni che prevedevano rischi specifici, come il lavoro in quota.

Sebbene, infatti, il dipendente fosse stato formato per il ruolo di saldatore, non vi era evidenza di una formazione specifica per operazioni al di fuori del proprio campo professionale, come la pulizia del tetto; la mancata formazione specifica, secondo la Corte, ha contribuito a configurare la responsabilità dell’ente.

Infine, per quanto riguarda la sanzione amministrativa, la Corte ha confermato la gravità della violazione e ha ritenuto che la misura fosse proporzionata al danno subito dal lavoratore e alla condotta dell'ente.

Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile e la società condannata al pagamento delle spese processuali, oltre a una somma aggiuntiva a favore della Cassa delle ammende.

La sentenza in sintesi

Sintesi del caso

Un lavoratore ha subito un infortunio cadendo da un'altezza di dieci metri mentre svolgeva attività di pulizia di una grondaia su un tetto, senza le necessarie misure di sicurezza. L'azienda non aveva predisposto parapetti, sistemi di ancoraggio o fornito dispositivi di protezione individuale (DPI). Il lavoratore non era stato formato adeguatamente per eseguire lavori in quota.

Questione dibattuta

La difesa dell’ente ha contestato la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, sostenendo che:
1. Non vi era stato un vantaggio economico significativo derivante dalla violazione delle norme di sicurezza.
2. L’incidente era il risultato di un’iniziativa estemporanea e non di una condotta sistematica.
3. I lavoratori avevano ricevuto formazione adeguata per le mansioni previste, ma l’attività sul tetto era straordinaria e non conforme alle normali mansioni.

Soluzione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la responsabilità dell'ente, concludendo che:
1. L’omissione delle misure di sicurezza ha portato a un vantaggio per l’ente, riducendo i costi di sicurezza e velocizzando l’attività.
2. La responsabilità dell'ente può essere configurata anche per un singolo episodio di violazione delle norme antinfortunistiche.
3. La formazione inadeguata del lavoratore ha contribuito al verificarsi dell’incidente.
4. La Corte ha confermato la sanzione amministrativa pecuniaria e il pagamento delle spese processuali, insieme a una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

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