Sicurezza sul lavoro: corsi di formazione secondo la bozza del nuovo accordo

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Sicurezza sul lavoro: corsi di formazione secondo la bozza del nuovo accordo

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti. Lo prevede la bozza del nuovo accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza ex art. 37, comma 2, d.lgs. n. 81/2008.

Sul testo della bozza si dovrà raggiungere l’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio, vale a dire le previsioni del TUSL, il testo unico della sicurezza sul lavoro.

TUSL e accordo formativo vigente

L’articolo 37, d.lgs. n. 81/2008 regola la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza.

Il citato articolo è stato novellato dall’art. 13 del cd. decreto fisco e lavoro (D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021) che ha previsto alcune importanti novità sostanziali tra cui l’individuazione del datore di lavoro come nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, che, alla pari di dirigenti e preposti, dovrà ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi, entro il 30 giugno 2022, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con tale accordo (si legge nell'articolo 37, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, come da ultimo modificato dal decreto lavoro) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa (lettera aggiunta dall’articolo 14, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85).

L’accordo in questione non è stato ancora adottato e, stante quanto chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare 16 febbraio 2022, n. 1):

  • con riferimento al datore di lavoro, l’accordo costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che lo stesso verrà adottato;
  • con specifico riferimento alle figure del preposto e dei dirigenti, si dovrà continuare ad attenersi al vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 per l’obbligo formativo esistente a loro carico e attendere l’emanazione del nuovo accordo per la declinazione dei requisiti di adeguatezza e specificità della formazione ora espressamente richiesti dal legislatore.

Bozza del nuovo accordo

Veniamo ora ai contenuti della (corposa) bozza di accordo allo studio in merito ai corsi di  formazione obbligatoria.

Soggetti formatori

La bozza di accordo fa rientrare, tra i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:

  • i soggetti “istituzionali” (amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale);
  • i soggetti “accreditati” almeno presso una Regione o Provincia Autonoma e che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata;
  • gli Organismi Paritetici e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, ricorrendo a docenti formatori in possesso dei requisiti previsti dall’accordo, ovvero possono avvalersi di soggetti formatori.

Il corso per lavoratori si articola in due moduli: il modulo di formazione generale di durata non inferiore alle 4 ore e il modulo di formazione specifica di durata minima di 6 ore.

NOTA BENE: Per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto e per i lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro è prevista una formazione ad hoc.

Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica). La durata minima è di 12 ore.

Per i dirigenti, il corso avrà durata minima di 12 ore con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di durata minima di 6 ore.

Corsi di formazione per il datore di lavoro

Il corso base di formazione per il datore di lavoro, con durata minima 16 ore (integrato con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di durata minima di 6 ore) ha i seguenti obiettivi:

a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;

b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;

c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;

d) far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;

e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.

Il corso per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008, deve invece essere finalizzato a fornire, oltre alle competenze organizzative, gestionali e giuridiche del datore di lavoro, anche quelle tecniche ed operative proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e prevede la frequenza del corso formativo di base, di un modulo comune (durata 8 ore) e di ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento (di durata minima variabile, a seconda del settore, da 12 a 16 ore).

Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione il corso prevede due distinti moduli:

  • modulo A (corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP, della durata complessiva di 28 ore)
  • modulo B correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, integrato con moduli di specializzazione laddove necessario in base al settore

I responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono inoltre frequentare anche il modulo C della durata complessiva è di 24 ore.

Modalità di erogazione

In linea generale è consentita l’erogazione dei corsi anche in video conferenza sincrona, con modalità e-learning e con modalità mista.

La modalità e-learning non è mai consentita per i corsi di formazione diretti al preposto, al datore di lavoro/RSSP, al coordinatore per la sicurezza, ai lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto e ai lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro.

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