Decreto Sicurezza: nuovi reati e aggravanti in vigore dal 12 aprile
Pubblicato il 15 aprile 2025
In questo articolo:
- Dl 48/2025: nuovi reati, aggravanti e misure penali dal 12 aprile
- Nuovi reati introdotti dal decreto Sicurezza
- Detenzione e diffusione di materiale con finalità di terrorismo
- Occupazione abusiva di immobili destinati a domicilio altrui
- Rivolta in istituti penitenziari e centri per migranti
- Blocco stradale come reato
- Aggravanti previste per reati già esistenti
- Violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale
- Lesioni personali a pubblici ufficiali
- Atti violenti contro infrastrutture pubbliche
- Tutela dei beni destinati a funzione pubblica
- Reati di truffa e accattonaggio: novità sanzionatorie
- Truffe aggravate ai danni di anziani
- Accattonaggio con minori o soggetti vulnerabili
- Reazioni dell’Avvocatura penale e astensione dalle udienze
- Tabella di sintesi delle novità
- Nuovi reati introdotti
- Aggravanti introdotte
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Dl 48/2025: nuovi reati, aggravanti e misure penali dal 12 aprile
Il Decreto legge n. 48/2025, noto come Decreto Sicurezza, è entrato in vigore il 12 aprile 2025, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 85 dell’11 aprile).
Il provvedimento, frutto di una lunga gestazione parlamentare e oggetto di interlocuzioni con il Quirinale, introduce importanti novità in materia penale, attraverso l’istituzione di nuove fattispecie di reato e l’aggravamento di pene per reati già esistenti.
Il decreto contiene un numero rilevante di disposizioni penali, con interventi che riguardano ambiti quali l’ordine pubblico, la tutela del personale in servizio, il contrasto al terrorismo e alla criminalità urbana.
Tali interventi hanno suscitato un ampio dibattito, con reazioni critiche da parte di accademici, avvocati penalisti e associazioni forensi, che ne contestano sia i presupposti di urgenza sia la coerenza con i principi costituzionali in materia penale.
Ma veniamo al dettaglio delle novità.
Nuovi reati introdotti dal decreto Sicurezza
Detenzione e diffusione di materiale con finalità di terrorismo
Con l’introduzione dell’articolo 270-quinquies.3 del codice penale, è punita la detenzione consapevole di materiale contenente istruzioni per la realizzazione di atti con finalità terroristiche. Tra i contenuti rilevanti rientrano:
- la costruzione o l’impiego di armi e congegni micidiali;
- l’utilizzo di sostanze chimiche o batteriologiche;
- le tecniche di sabotaggio o altri atti violenti.
La condotta è sanzionata con la reclusione da due a sei anni.
Contestualmente, viene modificato anche l’articolo 435 del codice penale, introducendo una disposizione che punisce chi diffonde, pubblicizza o divulga - anche attraverso strumenti telematici - lo stesso tipo di materiale, contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di esplosivi o altri mezzi idonei a commettere gravi delitti.
In questo caso, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Occupazione abusiva di immobili destinati a domicilio altrui
L’articolo 634-bis del codice penale, introdotto dal Decreto legge n. 48/2025, configura il reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui o di loro pertinenze, anche mediante:
- violenza o minaccia;
- artifizi o raggiri;
- intermediazione economica illecita (ad es. corresponsione di denaro per l’occupazione).
La pena prevista è la reclusione da due a sette anni.
Il decreto introduce, inoltre, una procedura accelerata di rilascio dell’immobile occupato, su impulso dell’autorità giudiziaria, qualora si tratti dell’unica abitazione effettiva di chi ne reclama il possesso.
Rivolta in istituti penitenziari e centri per migranti
Il Decreto legge introduce due nuove fattispecie autonome di reato volte a reprimere le condotte di rivolta collettiva poste in essere:
- all’interno degli istituti penitenziari, mediante l’introduzione dell’articolo 415-bis del codice penale;
- nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), con l’inserimento del nuovo comma 7.1 all’articolo 14 del Testo Unico Immigrazione.
Le disposizioni sanzionano una serie di comportamenti quali:
- la promozione, organizzazione, direzione o partecipazione attiva alla rivolta;
- l’uso di violenza o minaccia contro il personale o contro beni dell’amministrazione;
- la resistenza, anche passiva, agli ordini impartiti per esigenze di ordine e sicurezza interna;
- l’impiego di armi;
- la causazione di lesioni personali o della morte di persone, anche in forma non intenzionale.
Per quanto riguarda le rivolte negli istituti penitenziari, l’articolo 415-bis c.p. prevede una pena base della reclusione da uno a cinque anni, aumentabile fino a diciotto anni in presenza di aggravanti specifiche (uso di armi, lesioni gravi, evento morte).
Nel caso delle rivolte nei Cpr, la disposizione del comma 7.1 dell’art. 14 T.U. Immigrazione prevede una pena base della reclusione da uno a quattro anni, anch’essa elevabile fino a diciotto anni nei casi più gravi, in analogia con la disciplina prevista per gli istituti penitenziari.
Blocco stradale come reato
Il blocco non autorizzato della circolazione su strada o ferrovia, in precedenza sanzionato in via amministrativa, è ora qualificato come reato, mediante modifiche all’articolo 1-bis del D.Lgs. n. 66/1948 relativo all'impedimento della libera circolazione su strada.
La pena base, per tale reato, è la reclusione fino a un mese o la multa fino a € 300.
Se il fatto è commesso da più persone riunite, la sanzione è reclusione da sei mesi a due anni.
Aggravanti previste per reati già esistenti
Violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale
Sono state introdotte aggravanti specifiche per i reati di:
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.);
- resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Tali aggravanti si applicano quando il reato è commesso nei confronti di:
- agenti di pubblica sicurezza;
- agenti di polizia giudiziaria;
- militari o vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.
In presenza di queste aggravanti, le pene possono essere aumentate fino alla metà rispetto al minimo e al massimo edittale ordinario.
Lesioni personali a pubblici ufficiali
L’articolo 583-quater c.p. disciplina una nuova ipotesi autonoma di reato per le lesioni personali cagionate a pubblici ufficiali, prevedendo un aumento significativo delle pene:
- lesioni lievi: reclusione da 2 a 5 anni;
- lesioni gravi: reclusione da 4 a 10 anni;
- lesioni gravissime: reclusione da 8 a 16 anni.
Atti violenti contro infrastrutture pubbliche
L’articolo 339 c.p. è stato modificato per introdurre una nuova aggravante che si applica a condotte violente o minacciose volte a impedire la realizzazione di infrastrutture pubbliche, quali:
- impianti per la distribuzione di energia;
- reti di trasporto;
- sistemi di telecomunicazioni;
- altri servizi pubblici essenziali.
L’aggravante comporta l’aumento della pena prevista per il reato base.
Tutela dei beni destinati a funzione pubblica
Il reato di danneggiamento (art. 639 c.p.) è aggravato se commesso:
- su beni mobili o immobili appartenenti alla pubblica amministrazione;
- con finalità simboliche o dimostrative tese a ledere il prestigio dell’ente pubblico.
In caso di recidiva, la pena detentiva massima è elevata fino a 3 anni di reclusione e la multa fino a € 12.000.
Reati di truffa e accattonaggio: novità sanzionatorie
Truffe aggravate ai danni di anziani
È stata introdotta una circostanza aggravante specifica per la truffa ai danni di soggetti anziani (modifica all’art. 640 c.p.), con un inasprimento del trattamento sanzionatorio:
- reclusione da 2 a 6 anni;
- multa da € 700 a € 3.000;
- arresto in flagranza consentito, anche in luoghi pubblici come mezzi di trasporto o aree di transito.
Accattonaggio con minori o soggetti vulnerabili
L’articolo 600-octies c.p. è stato modificato nei seguenti termini.
In primo luogo, l’età del minore impiegato nell’accattonaggio è stata innalzata da 14 a 16 anni.
Inoltre, è introdotta una aggravante se il fatto è commesso:
- con violenza o minaccia;
- nei confronti di soggetti minorenni non imputabili o con fragilità cognitive.
Le pene previste per la fattispecie aggravata vanno fino a 6 anni di reclusione, con possibilità di misure cautelari coercitive.
Reazioni dell’Avvocatura penale e astensione dalle udienze
L’adozione del Decreto legge n. 48/2025 ha suscitato ferme reazioni critiche da parte dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), che con delibera del 12 aprile 2025 ha denunciato il ricorso alla decretazione d’urgenza in una materia, quella penale, che richiede per sua natura una ponderazione costituzionalmente orientata degli interessi in gioco.
Secondo la Giunta dell’UCPI, il provvedimento si caratterizza per un'impostazione carcerocentrica e simbolica, priva di efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati in termini di sicurezza pubblica.
Nel documento ufficiale, l’UCPI contesta:
- la mancanza dei presupposti costituzionali di urgenza;
- l’introduzione di nuove fattispecie di reato considerate inutili;
- l’aumento delle pene e delle aggravanti giudicati sproporzionati e privi di razionalità sistematica;
- il rischio di un ulteriore aggravio del sovraffollamento carcerario, con conseguente impatto negativo sulle condizioni detentive e sui diritti fondamentali delle persone private della libertà.
In segno di protesta, l’Unione ha proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025, nel rispetto del Codice di autoregolamentazione.
L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione delle istituzioni, del Parlamento e dell’opinione pubblica sulla necessità di ripensare le politiche penali, evitando l’utilizzo del diritto penale come strumento meramente repressivo o propagandistico.
Tabella di sintesi delle novità
Nuovi reati introdotti
Fattispecie | Norma | Descrizione | Pena prevista |
---|---|---|---|
Detenzione di materiale con finalità di terrorismo | Art. 270-quinquies.3 c.p. | Possesso di istruzioni per atti terroristici (armi, esplosivi, tecniche violente) | Reclusione da 2 a 6 anni |
Diffusione di materiale terroristico | Art. 435 c.p. (modificato) | Pubblicazione o diffusione di istruzioni per azioni terroristiche | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
Occupazione abusiva di immobile ad uso abitativo | Art. 634-bis c.p. | Occupazione o appropriazione mediante violenza, raggiro o intermediazione | Reclusione da 2 a 7 anni |
Rivolta in istituti penitenziari | Art. 415-bis c.p. | Partecipazione o promozione di rivolte violente o passive in carcere | Reclusione da 1 a 5 anni, fino a 18 anni con aggravanti |
Rivolta nei Cpr (centri per migranti) | D.lgs. 286/1998, art. 14, co. 7.1 | Rivolta collettiva nei centri di trattenimento | Reclusione da 1 a 4 anni, fino a 18 anni con aggravanti |
Blocco stradale | D.lgs. 66/1948, art. 1-bis | Interruzione della circolazione pubblica | Fino a 1 mese; 6 mesi – 2 anni se in concorso |
Lesioni a pubblici ufficiali | Art. 583-quater c.p. | Lesioni cagionate a ufficiali o agenti durante il servizio | 2–5 anni (lievi), 4–10 anni (gravi), 8–16 anni (gravissime) |
Aggravanti introdotte
Reato | Norma | Aggravante | Effetto |
---|---|---|---|
Violenza/minaccia a pubblico ufficiale | Artt. 336, 337 c.p. | Contro agenti di polizia, pubblica sicurezza o vigili del fuoco | Aumento della pena fino alla metà |
Atti contro infrastrutture pubbliche | Art. 339 c.p. | Finalizzati a impedire la realizzazione di opere pubbliche | Aggravamento della pena base |
Danneggiamento beni pubblici | Art. 639 c.p. | Su beni PA o con intento dimostrativo | Fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 12.000 (recidiva) |
Truffa aggravata ad anziani | Art. 640 c.p. | Se la vittima è persona anziana | 2–6 anni reclusione, multa € 700–3.000, flagranza ammessa |
Accattonaggio con minori o fragili | Art. 600-octies c.p. | Coinvolgimento di minori sotto i 16 anni o soggetti non imputabili | Fino a 6 anni di reclusione |
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