Sezioni Unite: niente messa alla prova per le società responsabili ex 231

Pubblicato il



Sezioni Unite: niente messa alla prova per le società responsabili ex 231

Va escluso che l'istituto della messa alla prova possa trovare applicazione con riferimento alle società condannate ai sensi del Decreto 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, nel corpo della sentenza n. 14840 del 6 aprile 2023, pronunciata a soluzione del contrasto interpretativo che finora aveva diviso la giurisprudenza, soprattutto di merito.

Ammissione alla prova esclusa per gli enti

Nel testo della corposa decisione - le cui conclusioni erano state già anticipate in una nota provvisoria diffusa dall'Ufficio stampa della Corte a fine ottobre - gli Ermellini hanno spiegato perché l'istituto dell'ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. non è applicabile con riferimento agli Enti.

A vietarlo, innanzitutto, è il principio di riserva di legge: l'introduzione, mediante provvedimenti giurisdizionali, di un trattamento sanzionatorio - quello della messa alla prova - ad una categoria di soggetti - gli enti - non espressamente contemplati dalla legge quali destinatari di esso, in relazione a categorie di illeciti non espressamente previsti dalla legge penale, contrasta con il principio di legalità della pena, del quale la riserva di legge costituisce corollario.

E non possono nemmeno soccorrere, per giustificarne l'applicabilità alle società, né la cosiddetta "analogia in bonam partem", né il ricorso ad un'interpretazione estensiva delle disposizioni.

Da una parte, infatti, il divieto di analogia previsto per le norme penali, in applicazione del principio di tassatività - quale ulteriore corollario del principio di legalità - si traduce, per il giudice, nell'impossibilità di applicare fattispecie e sanzioni, oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge.

E tale divieto trova applicazione, a maggior ragione, nella fattispecie in esame, atteso che la messa alla prova verrebbe traslata in un sistema - quello della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato - che non solo non è assimilabile a un sistema penale, ma riguarda, appunto, gli enti, vale a dire soggetti mai indicati come destinatari di precetti penali.

Dall'altra, non può trovare spazio, come detto, nemmeno "l'interpretazione estensiva" delle norme: la predetta operazione attiene ad ipotesi in cui il risultato interpretativo rimane, comunque, all'interno dei possibili significati della disposizione normativa, situazione, questa, neppure astrattamente conforme al caso in parola.

Di conseguenza, deve essere esclusa l'applicabilità dell'istituto della messa alla prova alle società condannate ex Decreto 231.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"L’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001".

Messa alla prova: il procuratore può impugnare l'ordinanza

Va segnalato che nel testo della sentenza sono stati enunciati ulteriori principi di diritto, in risposta all'altro quesito rimesso alle SS. UU. circa la legittimazione del procuratore generale ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova.

Questione a cui il Massimo Collegio di legittimità ha dato risposta affermativa puntualizzando che:

"Il procuratore generale è legittimato a impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 Cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova di cui all’articolo 464-bis, Cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato".

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito