Sezioni Unite: dolo specifico per la revocatoria di atti anteriori al credito

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Sezioni Unite: dolo specifico per la revocatoria di atti anteriori al credito

Con la sentenza n. 1898 del 28 gennaio 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affrontato un'importante questione giurisprudenziale, risolvendo il contrasto interpretativo relativo alla natura dell'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 2901, primo comma, del Codice Civile per la revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito.

L'azione revocatoria, si rammenta, è uno strumento giuridico che consente al creditore di ottenere l'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore che possano arrecargli pregiudizio.

La decisione ha chiarito in modo definitivo se, nel caso di atti compiti prima del sorgere del credito, sia sufficiente la semplice consapevolezza del debitore in merito al pregiudizio arrecato al creditore oppure se sia necessario un intento preordinato e fraudolento nella disposizione patrimoniale.

Il contrasto giurisprudenziale e le due interpretazioni del consilium fraudis  

La questione era stata sollevata dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, che aveva rilevato l'esistenza di due orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità.

Il primo orientamento, che risultava prevalente, stabiliva che, quando l'atto dispositivo era stato compiuto prima del sorgere del credito, l'azione revocatoria poteva essere accolta solo se il debitore aveva dolosamente preordinato l'atto con l'obiettivo di compromettere il soddisfacimento del futuro credito. In questa prospettiva, non era sufficiente la sola consapevolezza che l'atto avrebbe potuto pregiudicare il creditore, ma occorreva dimostrare che esso fosse stato deliberatamente pianificato con uno scopo fraudolento (dolo specifico). Inoltre, qualora si trattasse di un atto a titolo oneroso, era necessario che anche il terzo acquirente fosse consapevole dell'intento fraudolento del debitore.

L'altro orientamento, invece, sosteneva che, anche nel caso di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, fosse sufficiente la semplice coscienza del debitore circa il pregiudizio arrecato ai creditori (dolo generico), senza che fosse necessaria una consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Questa interpretazione avrebbe reso più agevole l'azione revocatoria, poiché avrebbe imposto un onere probatorio meno gravoso per il creditore, il quale non avrebbe dovuto dimostrare un disegno fraudolento specifico, ma solo la coscienza dell'effetto pregiudizievole dell'atto.

La divergenza interpretativa aveva un impatto rilevante non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche su quello processuale, incidendo sull'onere probatorio dell'attore in revocatoria. Se si accoglieva la tesi del dolo specifico, il creditore doveva dimostrare la volontà del debitore di arrecare pregiudizio mediante un atto fraudolentemente programmato. Diversamente, nell'ipotesi di dolo generico, la prova si limitava alla consapevolezza del danno arrecato.

La decisione delle Sezioni Unite e l'interpretazione dell'articolo 2901 cc  

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione partendo da un'analisi del testo normativo dell'articolo 2901 del Codice Civile, evidenziando che la disposizione prevede condizioni soggettive diverse a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto prima o dopo il sorgere del credito.

Letteralmente, il primo comma dell'art. 2901 c.c. dispone che:

"Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".

Secondo la Corte, il legislatore ha utilizzato due espressioni linguistiche differenti all'interno della stessa norma, attribuendo loro significati distinti: il verbo “conoscere” si riferisce alla semplice presa d'atto del pregiudizio arrecato al creditore, mentre il sostantivo “preordinazione”, rafforzato dall'aggettivo “dolosa”, implica una pianificazione intenzionale e fraudolenta dell'atto in funzione del futuro indebitamento.

L'interpretazione sistematica e letterale della norma ha condotto la Corte a ritenere che l'utilizzo di due espressioni così diverse non possa essere considerato casuale, ma risponda a una precisa volontà del legislatore.

Pertanto, mentre la conoscenza del pregiudizio è sufficiente per la revocatoria degli atti successivi al sorgere del credito, per gli atti anteriori è imprescindibile provare la dolosa preordinazione. Inoltre, nel caso in cui l'atto sia stato compiuto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo acquirente dell'intento fraudolento del debitore è una condizione necessaria per accogliere la domanda di revocatoria.

Sulla base di queste argomentazioni, le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, affermando che la revocatoria degli atti anteriori al sorgere del credito richiede il dolo specifico e non è sufficiente la mera consapevolezza del debitore.

Il principio di diritto enunciato

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite a soluzione del contrasto rilevato:

"In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la «dolosa preordinazione» richiesta dall’articolo 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. “dolo generico”), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro".

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso La sentenza n. 1898 del 28 gennaio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla natura dell'elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. per la revocatoria di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito.
Questione dibattuta Si chiedeva se, per la revocatoria di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, fosse sufficiente la mera consapevolezza del debitore sul pregiudizio arrecato al creditore (dolo generico) o se fosse necessaria una dolosa preordinazione dell’atto con finalità fraudolenta (dolo specifico).
Soluzione della Corte di Cassazione Le Sezioni Unite hanno stabilito che per la revocatoria di atti anteriori al sorgere del credito è necessario il dolo specifico. Il creditore deve dimostrare che il debitore ha posto in essere l’atto con l'intenzione deliberata di compromettere il soddisfacimento del futuro credito. Inoltre, se l’atto è a titolo oneroso, il terzo acquirente deve essere consapevole dell’intento fraudolento del debitore.
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