Servizi assistenziali Anpit - Nuovi minimi e nuovo CCNL

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Servizi assistenziali Anpit - Nuovi minimi e nuovo CCNL

Novità in arrivo per i dipendenti dei servizi assistenziali e socio sanitari.

E’ stato infatti rinnovato il 26 luglio 2024 da ANPIT, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL Terziario e CISAL il relativo CCNL, con validità dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2027.
Il CCNL rinnova il previgente “Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari” del 21/11/2017 per i seguenti ambiti applicativi:

  • poliambulatori;
  • ambulatori;
  • centri analisi mediche;
  • centri diagnostici per immagini;
  • centri di riabilitazione e fisioterapia;
  • servizi assistenziali e socio-sanitari per minori, disabili, anziani;
  • trasporto sanitario/in ambulanza (ambito di nuova introduzione);
  • altri analoghi servizi riconducibili all’area dei servizi assistenziali socio – sanitari.

Per gli altri ambiti previgenti, si deve invece fare riferimento al rinnovo del CCNL “Case di cura”, sempre decorrente dal 1° luglio 2024.

Minimi

Per la consultazione dei nuovi minimi decorrenti dal 1° luglio 2024 si veda "Rinnovi CCNL".

Contratti a tempo determinato

Per i dirigenti è possibile instaurare contratti a tempo determinato di durata complessiva pari a 5 anni.

Lavoro a tempo parziale: maggiorazione per lavoro supplementare

Ecco le percentuali di maggiorazione stabilite in caso di svolgimento di lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time, ininfluenti nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.

Tipologia

Maggiorazione oraria

In prolungato

In spezzato

Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale

25%

28%

Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale

28%

31%

In regime diurno in giorno di riposo

-

36%

In regime diurno in giorno festivo

-

39%

In regime notturno in giorno feriale

36%

39%

In regime notturno in giorno di riposo

-

41%

In regime notturno in giorno festivo

-

46%


In caso di lavoro supplementare superiore a 6 mesi di calendario vi sarà il consolidamento dello stesso, con cessazione delle maggiorazioni per i tempi “consolidati”.

Vai al testo del CCNL

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