Servizi assistenziali Anpit - Nuovi minimi e nuovo CCNL
Pubblicato il 05 settembre 2024
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Novità in arrivo per i dipendenti dei servizi assistenziali e socio sanitari.
E’ stato infatti rinnovato il 26 luglio 2024 da ANPIT, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL Terziario e CISAL il relativo CCNL, con validità dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2027.
Il CCNL rinnova il previgente “Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari” del 21/11/2017 per i seguenti ambiti applicativi:
- poliambulatori;
 - ambulatori;
 - centri analisi mediche;
 - centri diagnostici per immagini;
 - centri di riabilitazione e fisioterapia;
 - servizi assistenziali e socio-sanitari per minori, disabili, anziani;
 - trasporto sanitario/in ambulanza (ambito di nuova introduzione);
 - altri analoghi servizi riconducibili all’area dei servizi assistenziali socio – sanitari.
 
Per gli altri ambiti previgenti, si deve invece fare riferimento al rinnovo del CCNL “Case di cura”, sempre decorrente dal 1° luglio 2024.
Minimi
Per la consultazione dei nuovi minimi decorrenti dal 1° luglio 2024 si veda "Rinnovi CCNL".
Contratti a tempo determinato
Per i dirigenti è possibile instaurare contratti a tempo determinato di durata complessiva pari a 5 anni.
Lavoro a tempo parziale: maggiorazione per lavoro supplementare
Ecco le percentuali di maggiorazione stabilite in caso di svolgimento di lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time, ininfluenti nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.
| 
			 Tipologia  | 
			
			 Maggiorazione oraria  | 
		|
| 
			 In prolungato  | 
			
			 In spezzato  | 
		|
| 
			 Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale  | 
			
			 25%  | 
			
			 28%  | 
		
| 
			 Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale  | 
			
			 28%  | 
			
			 31%  | 
		
| 
			 In regime diurno in giorno di riposo  | 
			
			 -  | 
			
			 36%  | 
		
| 
			 In regime diurno in giorno festivo  | 
			
			 -  | 
			
			 39%  | 
		
| 
			 In regime notturno in giorno feriale  | 
			
			 36%  | 
			
			 39%  | 
		
| 
			 In regime notturno in giorno di riposo  | 
			
			 -  | 
			
			 41%  | 
		
| 
			 In regime notturno in giorno festivo  | 
			
			 -  | 
			
			 46%  | 
		
In caso di lavoro supplementare superiore a 6 mesi di calendario vi sarà il consolidamento dello stesso, con cessazione delle maggiorazioni per i tempi “consolidati”.
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