Sequestro sproporzionato Riduzione dal Pm
Pubblicato il 21 giugno 2016
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Qualora il soggetto destinatario del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rilevi l’eccedenza fra il valore del bene sottoposto alla misura ed il profitto in ipotesi conseguito attraverso la contestata attività delittuosa, il rimedio che offre l’ordinamento per rimuovere la predetta situazione è la richiesta indirizzata dall’indagato, o dal soggetto inciso dal provvedimento di sequestro, al Pubblico ministero affinché questi provveda alla riduzione della garanzia.
Solo, poi, in caso di esito negativo dell’esperimento di tale rimedio è consentito al ricorrente dapprima adire il competente Gip in funzione del giudice dell’esecuzione e, successivamente, laddove anche in questa sede non sia stato possibile ottenere la riduzione del sequestro, di fronte alla Corte di cassazione quale giudice di ultima istanza.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25453 del 20 giugno 2016.
Vizio di ultrapetizione
Nella medesima decisione è stato, altresì, sottolineato come sia indefettibile presupposto per l’applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente una specifica domanda formulata a tal fine del Pubblico ministero.
In detto contesto, deve necessariamente esserci corrispondenza, sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo, fra l'oggetto della richiesta e quello del provvedimento cautelare da emanarsi.
Poiché, ossia, il Pubblico ministero dovrà aver indicato il valore sino alla concorrenza del quale il sequestro deve essere disposto, risulterà viziato da ultrapetizione il provvedimento con il quale il Gip adotti il provvedimento cautelare sino ad una concorrenza maggiore rispetto a quella indicata dall'organo della pubblica accusa nella sua richiesta.
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