Separazione coniugale. Esente da imposte la cessione di quote sociali
Pubblicato il 08 settembre 2022
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La controversia portata davanti ai giudici della Corte di cassazione verte sull’applicazione dell’esenzione dalle imposte, ex articolo 19 della legge n. 74/1987, per atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Separazione coniugale. Atti non soggetti ad imposte
Nei fatti, l’Agenzia delle Entrate ha inoltrato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Ctr che affermava essere operativa la causa di esenzione disposta dalla norma in quanto l’atto di cessione delle quote sociali – che il Fisco riteneva soggetto ad imposizione – è stato stipulato nel corso di una separazione personale tra coniugi.
Per le Entrate, invero, alla fattispecie in esame non sarebbe applicabile l’esenzione ex articolo 19 della legge n. 74/1987 essendo l’atto di cessione delle quote sociali solo occasionalmente correlato alla separazione dei coniugi. Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, l’esenzione in parola trova posto per trasferimenti immobiliari e non per cessioni di quote sociali.
Cassazione: vige la genericità degli atti esentati
Per la Corte di cassazione – ordinanza n. 26363 del 7 settembre 2022 – il motivo di ricorso non va accolto.
E’, infatti, consolidato orientamento della Corte quello per cui anche gli accordi, nel contesto di una separazione tra coniugi, comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli rientrano tra le “condizioni della separazione”; tali atti sono qualificabili come contratti tipici in quanto il loro oggetto è proprio quello di “definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi”.
Dunque, viene considerato irrilevante il fatto che l’accordo stretto tra coniugi in sede di separazione personale contempli la cessione di quote sociali invece che il trasferimento di immobili, tanto più che la norma esentativi non effettua distinzione tra tipi di atti.
In conclusione, l’esenzione contenuta nell'articolo 19 della legge 74 del 1987 - secondo cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dalle imposte – è applicabile a tutti gli atti e a tutte le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio.
Ed in ciò rientrano anche accordi di trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili.
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