Scudo fiscale. Il valore delle attività è scelta del contribuente

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Il valore delle attività da scudare è scelta insindacabile del contribuente, il quale, senza dover anche fornire documentazione all’intermediario, almeno in questa fase, può - dovendo appunto attribuire valore agli strumenti finanziari (titoli, azioni, quote di fondo…) che sta rimpatriando o regolarizzando - optare per l’indicazione: del costo d’acquisto, del valore corrente o di un valore intermedio tra i primi due. Dei beni immobili da regolarizzare il contribuente può, una volta indicato il costo d’acquisto originario, riportare il valore corrente, supportato da perizia redatta secondo le regole dello Stato di appartenenza. Alla sanatoria, disposta con la legge 141/2009 pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 230 del 3 ottobre 2009, accede anche il contribuente che, già ricevuto un avviso di garanzia o l’atto conclusivo delle indagini, resti semplicemente indagato. Quando abbia invece ricevuto la comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza preliminare, lo scudo gli è ormai precluso.
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