Scrittura privata registrata evita decadenza da benefici prima casa
Pubblicato il 27 ottobre 2020
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Con ordinanza n. 22488 del 16 ottobre 2020, la Suprema corte si è pronunciata in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, affermando la rilevanza dell'atto di acquisto avente data certa ai fini del perfezionamento della fattispecie di deroga alla decadenza qualora, entro l'anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all'acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale.
A tal fine, anche la scrittura privata non autenticata, se registrata, vale quale atto di acquisto avente data certa proprio in ragione della sua registrazione, non essendo necessaria anche la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari.
Nuovo acquisto con scrittura privata registrata entro un anno: i benefici non si perdono
Nella vicenda esaminata, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui, in primo e in secondo grado, era stato annullato un avviso di liquidazione notificato ad un contribuente.
Con detto avviso erano stati revocati i benefici concessi per l'acquisto della prima casa di abitazione in relazione ad un contratto di compravendita, contratto, questo, seguito (nel quinquennio) dal trasferimento dell'immobile già acquistato, con riacquisto, poi, di nuova abitazione sulla base di scrittura privata non autenticata, anch’essa registrata.
Nella sentenza impugnata, i giudici di merito avevano ritenuto che ai fini dell'acquisto di altro immobile, entro l'anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici previsti per la prima casa di abitazione, rilevasse anche il contratto concluso per scrittura privata non autenticata, registrata entro il termine annuale.
Conclusioni confermate dal Collegio di legittimità che ha, in proposito, enunciato apposito principio di diritto:
”Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, tariffa, parte I, articolo 1, comma 4, nota II-bis, allegata, ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l'anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all'acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l'atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione (articolo 2704 c.c.), non essendo necessaria anche la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari".
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