Sconti contributivi e bonus per chi assume i beneficiari dell'assegno di inclusione
Pubblicato il 06 dicembre 2023
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Dal 1° gennaio 2024 è operativo l’Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale introdotta dal decreto lavoro in sostituzione del Reddito di cittadinanza (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, articoli da 1 a 11).
I beneficiari dell’ADI godranno di un contributo economico fruibile con la Carta di Inclusione, ma non solo.
Il legislatore prevede infatti un articolato sistema di incentivazione a favore dei datori di lavoro privati che li assumono e degli enti che svolgono attività di intermediazione, atto a facilitarne l’inserimento lavorativo.
Di seguito tracciamo l’articolato quadro dei nuovi incentivi, economici e contributivi, all’assunzione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione in vigore dal 1° gennaio 2024, disegnato dall’articolo 10 del decreto lavoro.
Assunzioni stabili
Per i datori di lavoro del settore privato le opportunità più interessanti di riduzione del costo del lavoro sono naturalmente connesse alle assunzioni stabili.
Ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale o con contratto di apprendistato è riconosciuto, per ciascun lavoratore assunto, l’esonero totale dal versamento della contribuzione complessivamente sgravabile a proprio carico.
Restano invece dovuti i premi e i contributi INAIL nonché i contributi a carico del lavoratore.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.
In tutti i casi l’agevolazione contributiva in parola è riconosciuta nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Il datore di lavoro è tenuto a restituire l'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388) in caso di licenziamento non per giusta causa o per giustificato motivo del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione.
NOTA BENE L’esonero è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel SIISL.
È bene da ultimo ricordare che l’esonero contributivo in parola non influisce in alcun modo sul trattamento pensionistico futuro in quanto resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Assunzioni a termine o stagionale
Dimezzato, ma sempre molto interessante, appare l’incentivo contributivo riconoscibile per le assunzioni a termine o stagionale.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, spetta infatti l’esonero del 50% della contribuzione complessivamente sgravabile a proprio carico, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile), per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
NOTA BENE Anche in tal caso, l’esonero è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel SIISL.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
Incentivi per l’attività di intermediazione
Incentivi di natura economica sono riconosciuti agli enti che svolgono attività di intermediazione nell’assunzione dei soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione.
Più nel dettaglio, alle agenzie per il lavoro spetta, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo riconoscibile al datore di lavoro.
Inoltre, a patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità (articolo 6, comma 1, lettera e), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che effettuino attività di intermediazione per lavoratrici e lavoratori con disabilità, secondo quanto indicato nel Patto di servizio personalizzato, è riconosciuto un contributo pari:
- al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato;
- all’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale.
Il Patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti deve prevedere che gli enti coinvolti assicurino, durante l’intero periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di un responsabile dell’inserimento lavorativo.
Il riconoscimento del contributo economico non esclude l’eventuale rimborso previsto a carico del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
NOTA BENE: Il contributo in parola spetta specificatamente agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono attività di interesse generale (elencate all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017) e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (cfr. art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 112/2017), ove autorizzati all’attività di intermediazione.
Regime comunitario e compatibilità
Tutte le agevolazioni illustrate soggiacciono al regime degli aiuti «de minimis» e sono compatibili e aggiuntive rispetto agli incentivi contributivi all’assunzione di giovani (articolo 1, comma 297, legge 29 dicembre 2022 n. 197), di donne (articolo 1, comma 298, legge 29 dicembre 2022 n. 197) e di disabili (articolo 13, legge 12 marzo 1999, n. 68).
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