Scadenze, versamenti e correzione degli errori nella dichiarazione 2018
Pubblicato il 21 giugno 2018
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Nel periodo di giugno, come ogni anno, si è nel pieno della campagna delle dichiarazioni dei redditi e, facendo riferimento al modello Redditi 2018, quest’anno tra le novità vi è lo spostamento a fine mese del termine per il versamento delle imposte (saldo e primo acconto).
Si potrà pagare entro il 2 luglio, oppure si potrà decidere di pagare con la maggiorazione dello 0,40% che estende il termine, a causa della proroga di ferragosto, al 20 agosto.
Relativamente alla presentazione della dichiarazione, il termine generale per la presentazione telematica è il 31 ottobre per i soggetti “solari”, i soggetti Irpef potranno, tuttavia, presentare entro il 2 luglio la dichiarazione in formato cartaceo presso le poste.
I termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Redditi (Irpef, Ires e Irap 2018) sono in definitiva i seguenti:
- 2 luglio 2018, in quanto il 30 giugno cade di sabato;
- 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%, in quanto il 30° giorno successivo al 2 luglio corrisponde all’1 agosto e, quindi, cade nella cosiddetta “proroga di ferragosto”.
Chi, invece, ha i requisiti per la presentazione del modello 730 dovrà tenere conto delle seguenti date:
- il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate o al Caf o al professionista;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.
Nel presente contributo si farà riferimento anche ai casi di presentazione tardiva dei modelli e ai casi in cui i contribuenti devono effettuare correzioni al modello e provvedere successivamente ad un nuovo invio.
Versamento del saldo delle imposte
A fine giugno tutti i contribuenti che presentano il modello redditi saranno chiamati al versamento del saldo 2017 dell’Irpef, addizionali, Ires ed Irap, il quale è determinato come differenza tra l’imposta risultante dal modello Redditi /Irap 2018 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2017.
L’imposta a saldo non va versata, non può essere utilizzata in compensazione se a credito, o chiesta a rimborso, se il relativo importo è:
- inferiore a 12 euro con riferimento ad Irpef, relative addizionali e Ires;
- inferiore a 10,33 euro con riferimento all’Irap, in questo caso bisogna comunque tenere conto delle singole disposizioni regionali.
I contribuenti minimi o forfettari fino al 2016, che nel 2017 hanno applicato il regime “ordinario”e versato l’acconto 2017 dell’imposta sostitutiva, evidenzieranno quanto versato a titolo di acconto 2017 nel modello Redditi 2018 PF al rigo RN38, facendo confluire detto importo nell’Irpef.
Coloro i quali sono stati fino al 2016 minimi e dal 2017 sono divenuti forfettari indicano quanto versato a titolo di acconto 2017 nel rigo LM45, facendo “confluire” tale importo nell’imposta sostitutiva dei forfettari.
Per i redditi da locazione di immobili uso abitativo, o i redditi diversi derivanti da locazioni brevi assoggettati a cedolare secca, è necessario dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB, ovvero nel quadro RL (rigo RL10), del modello Redditi 2018 PF e versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto, nonché nel caso di locazioni brevi con intervento di un intermediario, della ritenuta che è stata operata.
Per tale ritenuta, l’aliquota “ordinaria” è fissata al 21%, mentre è anche prevista una aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative;
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (D.l. 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il D.L. 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Con la legge di bilancio 2018, l’aliquota del 10% è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) per i contratti a canone concordato.
NB! - Quest’anno, nel modello Redditi 2018 PF, è presente il nuovo quadro LC riservato alla Determinazione della cedolare secca. |
Entro il 2 luglio o il 20 agosto 2018, con la maggiorazione dello 0,40%, le persone fisiche dovranno versare anche il saldo 2017 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), determinata nel quadro RW del modello Redditi 2018 PF.
Anche le società di capitali che sono considerate “di comodo” e, quindi, tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota Ires, verseranno il saldo 2017 entro gli stessi termini previsti per l’Ires.
Versamento dell’acconto
Oltre al saldo, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2018, da dichiarare nel modello Redditi/Irap 2019, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2017.
L’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale.
Utilizzando il metodo storico, l’acconto Irpef 2018 si calcola applicando il 100% all’importo esposto al rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi 2018 e al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello Irap 2018.
Per quanto riguarda l’acconto Irpef, in base all’importo, il versamento o non va effettuato (importo non superiore a 51.65 euro), o va effettuato in un’unica soluzione (entro il 30 novembre 2018), ovvero in due rate (se superiore a 257.582 euro).
La prima rata (40%) andrà versata entro il termine di versamento del saldo – 2 luglio o 20 agosto - la seconda rata (60%) entro il 30 novembre 2018.
Le persone fisiche, che nel 2018 hanno optato per la cedolare secca, non devono versare l’acconto 2018 per la cedolare secca, possono determinare l’acconto Irpef 2018 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario/reddito diverso derivante da locazioni brevi di detti immobili, non sarà assoggettato ad Irpef.
Chi invece nel 2018 è uscito dal regime della cedolare, deve assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a partire dall’uscita; tuttavia, tali contribuenti non sono tenuti a versare l’acconto Irpef 2018 per il reddito dell’immobile che nel 2018 sarà assoggettato ad Irpef, oppure possono utilizzare il metodo previsionale e versare un acconto inferiore.
L’acconto Ires 2018 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” risultante al rigo RN17 del modello Redditi 2018 SC e al rigo RN28 del modello Redditi ENC.
Anche in questo caso il versamento non va effettuato (importo non superiore a 20.66 euro) o deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 novembre 2018 ovvero in due rate (importo superiore a 257.52 euro).
Come per l’Irpef, e con esercizio coincidente con l’anno solare, la prima rata (40%) andrà versata entro il termine di versamento del saldo – 2 luglio o 20 agosto - la seconda rata (60%) entro il 30 novembre 2018.
Se l’esercizio non coincide con l’anno solare, la prima rata va con il termine di versamento del saldo, la seconda rata entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
NB! - Per la determinazione dell’acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2017. |
L'acconto Irap 2018 è determinato applicando le stesse regole (anche per il versamento) previste per l’acconto Irpef/ Ires. Viene stabilito nella misura del 100%, e non è dovuto se l’importo evidenziato al rigo IR21 “Totale imposta” del modello Irap 2018 è:
- non superiore a 51,65 euro per le persone fisiche;
- non superiore a 20,66 euro per gli altri soggetti (IRES).
Anche in questo caso bisognerà tenere conto delle diverse eventuali regolamentazioni regionali.
Acconto cedolare secca 2018
L’acconto 2018 della cedolare secca (21% - 10%) è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2017 e va determinato come l’acconto Irpef.
Quest’anno nel modello Redditi 2018 PF, è stato inserito il nuovo quadro LC riservato alla “Determinazione della cedolare secca”, nel quale:
- per determinare se l’acconto è dovuto o non dovuto e se va versato in un’unica soluzione o in 2 rate, va fatto riferimento all’importo di rigo LC1, colonna 5 “Differenza”;
- l’ammontare dell’acconto 2018 da versare va esposto al rigo LC2.
Termini e modalità di versamento
Entro il prossimo 30 giugno (data che quest’anno slitterà automaticamente al 2 luglio in quanto la scadenza cade di sabato) scadrà l’appuntamento per il versamento del saldo e del primo acconto Irpef, Ires e Irap, ma anche di altri importi come, ad esempio, i contributi INPS per gli iscritti alla Gestione Separata e del diritto annuale alla Camera di Commercio.
Quest’anno il calendario “sposta” in avanti diverse scadenze per i versamenti dei Redditi 2018, per l’anno 2017 e alcuni termini, cadendo di sabato o in un giorno festivo, si spostano in automatico al primo giorno feriale successivo.
Per il modello Redditi 2018 PF, la scadenza per i versamenti del saldo 2017 e primo acconto 2018, è fissata al 30 giugno 2018, che essendo sabato, slitta al 2 luglio 2018.
Vi sarà anche la possibilità di versare con la maggiorazione dello 0,40% spostando il versamento di 30 giorni, e rientrando tale scadenza nella “proroga estiva” vi sarà la possibilità di un ulteriore differimento fino al 20 agosto sempre con la maggiorazione dello 0,40%.
In sede di versamento del saldo 2017 e dell’acconto 2018, il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale/orizzontale) gli eventuali crediti a sua disposizione.
Per la compensazione verticale:
- si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2017 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2018), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.
Per la compensazione orizzontale
- Si utilizzano imposte/contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo Irpef 2017 a credito con saldo IRAP 2017 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l’utilizzo del mod. F24.
Ricordiamo che sono state apportate rilevanti modifiche relative alla compensazione per contrastare gli indebiti utilizzi della stessa, in particolare è stato:
- fissato a 5.000 euro il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (Iva,Ires/Irpef,Irap, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;
- soppresso il limite annuale di 5.000 euro oltre il quale per i soggetti Iva scattava l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
- introdotto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.
L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato per la generalità delle imposte tramite i servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dall’importo.
L’importo massimo annuo compensabile è fissato a 700.000 euro (non si considerano i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti Iva trimestrali, e l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo. Per le imprese subappaltatrici con volume d’affari Iva dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il suddetto limite sale a 1.000.000 di euro.
Ritornando al tema dei versamenti in base agli artt. 6 e 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 542/99 è possibile differire il versamento del saldo Iva al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017, ha riconosciuto l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17, DPR n. 435/2001.
Di conseguenza, il versamento del saldo Iva 2017 può essere effettuato entro:
- il 2 luglio 2018 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- 20 agosto 2018, applicando alla somma dovuta al 2 luglio, l’ulteriore 0,40%.
Presentazione della dichiarazione
L’invio del modello Redditi e Irap 2018 quest’anno scade il 31 ottobre 2018; la proroga, rispetto allo scorso anno, non si applica ai soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
I modelli Redditi SC o Irap, infatti, devono continuare ad essere presentati entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi se il periodo va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, devono essere inviati telematicamente entro il 1° aprile 2019 in quanto il 31 marzo 2019 cade di domenica.
La dichiarazione dei redditi e Irap possono essere trasmesse telematicamente in modo diretto o per il tramite di un intermediario abilitato.
In alcuni casi è prevista la possibilità di presentare il modello dichiarativo in formato cartaceo presso un qualsiasi Ufficio postale, ma con esclusivo riferimento alle persone fisiche.
I contribuenti posso presentare direttamente la propria dichiarazione tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia Entrate; in questo caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Dichiarazione tardiva
Con la proroga al 31 ottobre per la presentazione delle dichiarazioni - stabilita per evitare la sovrapposizione con l’invio al 30 settembre dello spesometro - il tenore letterale della norma coinvolge tutti i soggetti indicati nell’articolo 2 del DPR 322/1998 la cui dichiarazione sarebbe scaduta il 30 settembre.
Dalla suddetta proroga deriva che volendo fare riferimento alla dichiarazione tardiva, il decorso dei 90 giorni deve essere calcolato, dunque, a partire dal 31 ottobre.
Il modello Redditi (2018) per non essere considerato omesso, deve essere presentato entro 90 giorni dal termine previsto e, quindi, entro il 29 gennaio 2019.
In questa ipotesi, la dichiarazione anche se tardiva, viene considerata valida, da cui deriva la possibilità di:
- ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la violazione;
- presentare successivamente una dichiarazione integrativa.
NB! - La proroga al 31 ottobre del modello Redditi sembrerebbe temporanea e se ne dovrebbe fruire solo per quest’anno, in quanto si applica fin quando vi è l’obbligo dello spesometro, che dovrebbe essere soppresso a partire dal periodo d’imposta 2019, salvo possibili proroghe. |
Ritornando alla dichiarazione tardiva (presentazione entro 90 giorni), è possibile sanare tale violazione avvalendosi del ravvedimento con una riduzione delle sanzioni pari a 1/10 del minimo (250 euro), quindi versando 25 euro, oltre alla riduzione a seconda di quando avviene la regolarizzazione, per le sanzioni previste in caso di omesso versamento.
La sanzione ridotta di 25 euro deve intendersi per singola dichiarazione, così, in pratica, se il contribuente non ha inviato il modello redditi e la dichiarazione Irap, la sanzione applicabile sarà pari ad 50 euro (25 per singola dichiarazione).
Gli eventuali errori e le omissioni, incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, sono relativi a una dichiarazione (tardiva o regolarmente) presentata e possono essere regolarizzati con il versamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, della maggiore imposta, dei relativi interessi al tasso legale (0,3% dal 1° gennaio 2018) e delle sanzioni ridotte.
Dichiarazione correttiva
La dichiarazione correttiva, o anche correttiva nei termini, è una dichiarazione presentata entro i termini ordinari di presentazione (31 ottobre) che sostituisce integralmente la dichiarazione precedentemente inviata.
Con la correttiva nei termini è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dalla nuova dichiarazione risulta:
- un minore credito, dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo dell’eventuale credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione;
- un maggiore credito o un minor debito, la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Operativamente il contribuente dovrà barrare nel frontespizio del modello, della sezione Tipo di dichiarazione, la casella relativo alla correttiva nei termini.
NB! - Da un punto di vista sanzionatorio, essendo presentata nei termini, il contribuente non sarà tenuto a versare alcuna sanzione per tale correzione, se non le eventuali sanzioni per il ritardato pagamento delle eventuali imposte. |
Dichiarazione integrativa
Dopo aver validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione, è possibile, scaduti i termini ordinari, correggere errori od omissioni, presentando una dichiarazione integrativa.
Il contribuente può rettificare o integrare una dichiarazione inviata nei termini presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Il presupposto principale per presentare la dichiarazione integrativa è naturalmente la presentazione valida della dichiarazione originaria. Sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
L’articolo 5, comma 1, del D.L. 193/2016 ha rivisto la disciplina delle dichiarazioni integrative e, in particolare, le novità riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del Fisco (che comporta una maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) con quelli a favore del contribuente (che a sua volta comporta una minore base imponibile, minor imposta o maggior credito).
Le modifiche riguardano anche le modalità di utilizzo dell’eventuale maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore.
Il maggior credito può essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie:
- se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo;
- in ogni caso nell’ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
NB - Il contribuente può quindi presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del Fisco, entro il termine di cui all’articolo 43 del D.P.R. 600/1973, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentata la dichiarazione da correggere. |
Nel modello Redditi è stato introdotto il nuovo quadro DI (Dichiarazione Integrativa) con la modifica della la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Inoltre, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse, per le quali non sono ancora scaduti i termini di decadenza per l'accertamento, è stato eliminato il prospetto “Errori contabili” del quadro RS.
Nel modello redditi sono presenti due caselle per la dichiarazione integrativa:
- dichiarazione integrativa;
- dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998).
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa, nella casella Dichiarazione integrativa va indicato:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d’imposta o di un maggior o minor credito;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell’art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Verrà, invece, barrata la casella Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998) unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998, per modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Dichiarazione omessa
La dichiarazione dei redditi è omessa quando, trascorsi più di 90 giorni dalla data di scadenza prevista dalla normativa vigente, il contribuente, per il quale non ricorrono le condizioni di esclusione, non ha provveduto alla sua compilazione e trasmissione. La dichiarazione costituisce, comunque, titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.
Rientrano tra i casi di omissione anche:
- la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di un lavoratore dipendente che omette di presentare il modello Redditi per indicare, per esempio, il reddito d’impresa;
- la presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini della dichiarazione ad un intermediario il quale non effettua l’invio.
Trascorsi i 90 giorni, la dichiarazione si configura sempre e comunque come omessa anche se viene presentata successivamente, con la conseguenza che la sanzione non sarà ravvedibile e sarà irrogabile nella misura dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro e se non sono dovute imposte, da 250 euro a 1.000 euro.
Se la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempre che non siano iniziate attività amministrative di accertamento, la sanzione applicabile va dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro.
Errori nel modello 730
I lavoratori dipendenti e i pensionati presentano la dichiarazione con il modello 730, che a partire dal 16 aprile 2018 ogni anno viene reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate nella forma “precompilata”, ma che può essere presentato, comunque, tramite le modalità ordinarie e quindi:
- direttamente dal contribuente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato.
Se il contribuente si accorge di non avere fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione dovrà procedere con la presentazione dell’integrazione o della rettifica utilizzando:
- il modello 730 “rettificativo”, in tale caso dovrà comunicare il prima possibile l’errore al soggetto che ha prestato assistenza fiscale per permettergli l’elaborazione;
- il modello 730 “integrativo” se l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (per esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, da presentarsi entro il 25 ottobre attraverso la compilazione di un nuovo Modello 730 completo di tutte le sue parti;
- il modello Redditi Persone fisiche 2018, utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso entro i termini previsti per la presentazione di tale modello beneficiando anche della possibilità della dichiarazione integrativa.
Il modello Redditi Persone fisiche 2018 come visto sopra può essere presentato:
- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Quadro Normativo |
Agenzia delle Entrate, provvedimento del 30 gennaio 2018 (Istruzioni modello Redditi e Irap)
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