Operai agricoli: versamento contributi 4° trimestre 2024

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Operai agricoli:  versamento contributi 4° trimestre 2024

Entro il 16 giugno 2025  i datori di lavoro agricoli sono tenuti a versare i contributi INPS la contribuzione per gli operai agricoli relativa al IV trimestre 2024 (ottobre, novembre, dicembre).

A differenza di altre categorie di dipendenti, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) avviene su base trimestralev tramite il modello F24.

Scadenze dei versamenti

Si ricorda che i datori di lavoro agricolo devono effettuare, per l’anno 2024, i versamenti in quattro rate secondo le seguenti scadenze :

  • I trimestre di contribuzione (gennaio, febbraio, marzo) entro il 16 settembre 2024;
  • II trimestre di contribuzione (aprile, maggio, giugno) entro il 16 dicembre 2024;
  • III trimestre di contribuzione (luglio, agosto, settembre) entro il 17 marzo 2025;
  • IV trimestre di contribuzione (ottobre, novembre, dicembre) entro il 16 giugno 2025.

Aliquote contributive

Per il 2024, la circolare INPS del 31 gennaio 2024, n. 26 stabilisce l’aliquota del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) nella misura del:

  • 30,10% per la generalità delle imprese agricole;
  • 32,30% per le aziende agricole di trasformazione o manipolazione di prodotti zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi industriali, mantenendo l'aliquota a carico del lavoratore all’ 8,84%.

I datori di lavoro devono altresì versare all’Inps le aliquote del premio INAIL, che restano invariate:

  • 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro;
  • 3,1185% per l’addizionale infortuni.

Esonero contributivo

I datori di lavoro devono applicare la riduzione della quota IVS a carico dei lavoratori, come previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213. La riduzione è pari al:

  • 7% se la retribuzione imponibile mensile non supera 1.923 euro;
  • 6% se la retribuzione imponibile mensile non supera 2.692 euro.

NOTA BENE: L’esonero non si applica alla tredicesima e ai relativi ratei mensili.

Agevolazioni per zone tariffarie

Le agevolazioni per zone tariffarie rimangono invariate:

  • 75% per i territori particolarmente svantaggiati (ex- montani);
  • 68% per i territori svantaggiati.

Tali agevolazioni si applicano anche ai datori di lavoro non agricoli che impiegano lavoratori in attività classificate come agricole (art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92).

Infine, si segnala che l’Istituto Previdenziale ha fornito specifiche istruzioni (circolare INPS 31 dicembre 2024, n. 114) per la fruizione della riduzione contributiva del 68% per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, destinata alle imprese agricole situate in Emilia Romagna, Marche e Toscana colpite dall’alluvione del maggio 2023.

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