Sanzioni tributarie: approvate le nuove misure

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Sanzioni tributarie: approvate le nuove misure

Riduzione delle sanzioni su dichiarazioni e pagamenti delle imposte; crediti fiscali compensabili con le sanzioni per omessi versamenti; no alla punibilità per il reato di omesso versamento Iva in presenza di pagamento a rate; cambia la nozione di crediti non spettanti e inesistenti.

Sono alcune delle novità che connotano il decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 21 febbraio2024, che rivede il sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

In linea generale, le modifiche riguardano:

  • le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni;
  • le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e della continuazione.

Le disposizioni normative revisionate sono:

  • il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 in materia di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi:
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
  • il decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997 riguardante le sanzioni in materia di tributi vari come registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali.

Nell’articolo che segue si tratteranno alcune delle principali novità.

Sanzioni amministrative per omesse dichiarazioni

Eliminata la forbice in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap oppure nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta: la sanzione, attualmente prevista dal 120 al 240% dell’ammontare, avrà una misura fissa pari al 120%.

In caso di presentazione di dichiarazione infedele sarà applicabile una sanzione al 70%.

In tutti e due i casi è ammesso il ravvedimento:

  • l’omessa presentazione è regolarizzabile con una sanzione pari al 75% se presentata (oltre i 90 giorni) entro il termine per l’accertamento e prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento;
  • la dichiarazione infedele è rivedibile con una sanzione pari al 50% calcolato sulle imposte dovute se si presenta la dichiarazione integrativa entro il termine per l’accertamento e prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento.

Omessi versamenti

La violazione riguardante l’omesso versamento vede una riduzione della sanzione dal 30% al 25%; rimane ferma la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo per versamenti entro i 14 giorni.

Ma l’impianto del nuovo sistema tributario introduce dei paracaduti dalla sanzione penale per alcuni casi di mancato pagamento delle imposte.

Uno riguarda la cosiddetta “evasione di necessità”, che contempla l’ipotesi di chi dopo aver presentato la dichiarazione non versa le imposte dovute. Non scatta la soglia di punibilità (oltre 250mila per l’Iva e oltre 150mila euro per le ritenute) se il contribuente sta pagando a rate.

Inoltre, sempre in relazione agli omessi versamenti, viene meno la punibilità se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.

In tal caso il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità del contribuente dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Affrontata anche l’indebita compensazione per crediti non spettanti: viene esclusa la rilevanza penale quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Compensazione dei crediti fiscali: novità

Il decreto legislativo che riforma le sanzioni tributarie prevede che i crediti fiscali possano essere compensati con le sanzioni per omessi versamenti.

Pertanto, chi possiede crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, può effettuare la compensazione, su specifica richiesta presentata attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati.

Crediti non spettanti e inesistenti

La nuova normativa approvata dal Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2024 riscrive la distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Rimane fermo che il credito è non spettante quando è utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista. Ma viene affermato che è non spettante il credito “fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità”.

È inesistente quello in cui manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e anche se fondato su rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

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