Sanzioni importanti per il lavoro nero, anche se occasionale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 29 giugno 2013
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Con la sentenza n. 16340 del 28 giugno 2013, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro il provvedimento con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto impositivo notificato ad un imprenditore edile in considerazione della sanzione di oltre 45mila euro a lui irrogata per presunto lavoro nero di un lavoratore, trovato nel cantiere dell'impresa durante un'ispezione.
Nel testo della sentenza impugnata – ha sottolineato la Corte - non era stato spiegato perché il rapporto di lavoro in oggetto fosse da considerare occasionale e non continuativo, né perché un rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, “non possa avere natura di rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere ispettivo del datore di lavoro”.
Secondo la Suprema corte, in tale contesto, non potevano assumere alcuna rilevanza decisiva le circostanze dedotte dall'imprenditore relativamente all'iscrizione dell'operaio nell'albo delle imprese artigiane e alla breve durata del rapporto, di solo quattro giorni.
- ItaliaOggi, p. 28 – Lavoro nero occasionale, le sanzioni restano salate - Alberici
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